Assoluzione per mancata individuazione annullata per omesso esame degli atti (Cass. pen. Sez. VI n. 1569 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che assolve l’imputato per mancata individuazione del soggetto agente omette un esame doveroso quando non valuta, neppure preliminarmente sulla loro utilizzabilità, altri atti investigativi acquisiti con il consenso delle parti che contengono elementi identificativi, così incorrendo in un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. L’assoluzione fondata su una motivazione meramente apparente, che si limiti a rilevare l’esito negativo di un singolo accertamento senza confrontarsi con le ulteriori fonti di prova, non regge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento, giudicando con il rito abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’ipotesi accusatoria riguardava la mancata ottemperanza all’alt intimato dai carabinieri: il conducente di una motocicletta di grossa cilindrata, marciando ad altissima velocità, non si era fermato e aveva tentato di investire un operante.
Il giudice di primo grado aveva però escluso che vi fossero elementi certi per individuare l’imputato quale conducente del veicolo. Avverso tale pronuncia, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L’ufficio requirente censurava in particolare l’omesso esame della comunicazione di notizia di reato, dalla quale l’individuazione dell’imputato emergeva in modo incontestabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sentenza impugnata presentasse una motivazione “scarna”.
Il Tribunale si era limitato a menzionare un’annotazione di polizia giudiziaria del 3 novembre 2022, dando atto che la motocicletta era intestata a un soggetto diverso dall’imputato e che un successivo sopralluogo all’indirizzo di residenza dell’intestatario non aveva consentito di trovarlo. Da questi soli elementi, il giudice aveva tratto la conclusione che mancasse la prova certa dell’identità del conducente.
La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito non aveva affatto considerato la comunicazione di notizia di reato della Stazione dei carabinieri, atto pure indicato nell’impugnazione del Procuratore generale e acquisito con il consenso delle parti. Da tale atto, invece, risultavano gli accertamenti di polizia giudiziaria che avevano consentito l’individuazione del soggetto alla guida del motociclo al momento del fatto. Il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno valutarne la utilizzabilità e il contenuto, anche al fine di motivare un eventuale dissenso.
L’omissione integra un tipico vizio di motivazione della sentenza, rendendo illogico e apparente il percorso argomentativo posto a base dell’assoluzione. Il giudice di legittimità ha quindi disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che tenga conto di tutte le risultanze processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.