Frode fiscale, dolo specifico e soglia di punibilità nel credito d’imposta fittizio (Cass. pen. Sez. III n. 7022 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la soglia di punibilità riferita all’imposta evasa si estende, per espressa previsione dell’art. 1, comma 1, lettera g), del dlgs n. 74 del 2000, anche all’ammontare del credito di imposta inesistente esposto nella dichiarazione; essa va pertanto calcolata sul valore del credito fittiziamente indicato dal contribuente. Il dolo specifico di evasione non è escluso dalla circostanza che l’agente persegua anche una finalità ulteriore, quale il procacciamento di liquidità mediante lo sconto bancario di fatture relative a operazioni inesistenti, essendo compatibili il fine di frode fiscale e lo scopo esterno. Non integra violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la divergenza descrittiva fra i due gradi di merito, ove resti invariato il nucleo centrale dell’imputazione e l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 novembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti di un imprenditore, legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 3 del dlgs n. 74 del 2000. Gli si contestava di avere indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, elementi attivi e passivi inesistenti, sottraendo all’imposizione un importo complessivo di oltre 53.000 euro.

Avverso la decisione di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza, il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico e il mancato superamento della soglia di punibilità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ricostruito il meccanismo frodatorio contestato: l’emissione di fatture attive per operazioni inesistenti, finalizzata allo sconto bancario dei relativi importi e all’accesso al credito, seguita dall’emissione di note di credito anch’esse fittizie, dirette ad abbattere l’imponibile. Tale meccanismo costituisce il sostanziale oggetto di entrambe le sentenze di merito.

Ne discende che, rimasto invariato il nucleo centrale della descrizione contenuta nel capo di imputazione e avendo l’imputato potuto esercitare pienamente la propria difesa — tanto da prospettare linee difensive diverse nei due gradi — non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra accusa e fatto. La Corte richiama in proposito Sez. II n. 17565 del 2017. Eventuali divergenze ricostruttive tra primo e secondo grado restano irrilevanti.

Sul secondo motivo, i giudici di legittimità osservano che la finalità preminente di fornire liquidità all’impresa in crisi non esclude il dolo specifico di evasione: la circostanza che tale scopo fosse raggiungibile proprio attraverso il meccanismo di frode fiscale conferma la sussistenza dell’elemento soggettivo. Viene richiamato il principio per cui il dolo specifico è compatibile con il perseguimento di un fine ulteriore (Sez. pen. n. 26421 del 2022), potendo configurarsi un rapporto di specialità fra reati entrambi caratterizzati da dolo specifico (Sez. V n. 11949 del 2018).

Infine, sul terzo motivo, la Corte ribadisce che ai fini del superamento della soglia di punibilità è sufficiente rifarsi al valore del credito di imposta falsamente indicato in dichiarazione, nella specie pari a oltre 53.000 euro, ben oltre la soglia prevista dalla legge. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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