Patrocinio a spese dello Stato redditi conviventi e dolo false indicazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 7202 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante deve essere computato, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune; ove nell’anno di riferimento cessi la convivenza, il reddito annuale dei familiari conviventi va computato tenendo conto del periodo di effettiva convivenza. Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un mero difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, salva l’ipotesi del dolo eventuale.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il G.U.P. del medesimo tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione alle dichiarazioni rese per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La questione sottoposta al giudice di legittimità investe il computo dei redditi dei conviventi e la configurabilità dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal presupposto che, ai fini dell’individuazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, in quanto espressivo di capacità economica, richiamando sul punto Sez. IV n. 12410 del 2019.
Su questa base la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che conviva con l’istante e contribuisca alla vita in comune (Sez. IV n. 44121 del 2012); ove nell’anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, il reddito annuale dei familiari conviventi dev’essere computato tenendo conto del periodo di effettiva convivenza (Sez. IV n. 35674 del 2019).
Nel caso concreto la Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione ritenuta congrua e non contraddittoria, che la dichiarazione del ricorrente di convivere unicamente con la compagna e il figlio era in contrasto con quanto emergente dal certificato di residenza, atto anagrafico ufficiale, e non era stata altrimenti dimostrata.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato; tale esigenza esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (Sez. IV n. 37144 del 2019).
Il ricorrente si è limitato a reiterare le censure già prospettate, senza apportare elementi concreti idonei a disarticolare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ribadisce la totale mancanza di prova dell’asserita difformità tra le certificazioni anagrafiche e quanto affermato dall’imputato, il quale aveva scelto il rito abbreviato, rendendo utilizzabili tutti gli atti di indagine. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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