Estorsione col metodo mafioso: tempo trascorso e braccialetto non vincono la presunzione ex art. 275, comma 3 (Cass. pen. Sez. II n. 24738/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per il delitto di estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. opera la presunzione relativa, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della sola custodia in carcere, salvo prova contraria. Il decorso del tempo dall’esecuzione della misura, lo stato di incensuratezza e la disponibilità di un domicilio lontano dai luoghi dei fatti, con applicazione del controllo elettronico, sono elementi inidonei a ritenere affievolito il pericolo quando risultino conclamati i rapporti dell’imputato con ambienti della criminalità organizzata e la capacità, desunta dalle modalità della condotta, di compiere azioni illecite a distanza mediante il mezzo telefonico, non neutralizzabile con prescrizioni domiciliari. Le censure che, a fronte di motivazione non manifestamente illogica, reiterino deduzioni già scrutinate in precedenti incidenti cautelari e sollecitino un diverso apprezzamento di merito sono inammissibili.
Il Fatto
Nei confronti dell’imputato, condannato in primo grado per estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., era in esecuzione la custodia cautelare in carcere. Il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, il 13 gennaio 2026, rigettava l’istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari assistiti da presidi di controllo a distanza. Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello cautelare, rilevando la persistenza del pericolo di reiterazione e il carattere ripetitivo dell’istanza rispetto a quanto già valutato in precedenti e recenti incidenti cautelari.
L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi: motivazione apparente sulla ritenuta preclusione da giudicato cautelare, avendo l’istanza dedotto elementi nuovi — il decorso di circa un anno e mezzo dall’esecuzione della misura, la disponibilità di un domicilio fuori regione, l’incensuratezza —; illogica valorizzazione dell’uso del mezzo telefonico per escludere l’adeguatezza della misura meno grave, eseguibile con prescrizioni idonee a vietare l’uso del telefono, mentre gli arresti domiciliari in luogo lontano avrebbero reciso i contatti con gli ambienti criminali di riferimento. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Il dato dirimente è che il Tribunale, al di là della formale declaratoria di inammissibilità dell’appello, ha comunque valutato nel merito l’istanza: la doglianza sulla motivazione apparente in punto di giudicato cautelare perde così il suo bersaglio, perché gli elementi dedotti come nuovi sono stati esaminati e giudicati inidonei.
Il cuore della decisione sta nel confronto tra gli elementi favorevoli allegati e il quadro di pericolosità. Il decorso del tempo, l’incensuratezza e la possibilità di arresti domiciliari in abitazione lontana dai fatti, con braccialetto elettronico, sono stati ritenuti recessivi rispetto a tre dati convergenti: i conclamati rapporti illeciti dell’imputato con ambienti della criminalità organizzata; l’uso di strumenti in grado di compiere azioni illecite a distanza, ricavato dalle specifiche modalità della condotta estorsiva; la gravità del fatto, rientrante tra i delitti per i quali l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della massima misura, salvo prova contraria. In questo assetto, l’onere di superamento della presunzione gravava sull’istante, e gli elementi addotti — per loro natura neutri rispetto alla persistenza dei collegamenti criminali e alla operatività a distanza — non lo assolvevano: la prescrizione del divieto d’uso del telefono, in particolare, non elide la capacità dimostrata di delinquere per interposta comunicazione, che rende gli arresti domiciliari strutturalmente inadeguati.
Il Tribunale ha dunque valutato gli aspetti essenziali della questione in linea con le precedenti decisioni cautelari, con un giudizio comparativo in cui gli elementi sfavorevoli superavano le deduzioni difensive. Le censure, oltre che reiterative, attingono il merito del giudizio a fronte di una motivazione né manifestamente illogica né contraddittoria, che ha centrato i punti devoluti. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, con mandato alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Costruire la prova contraria, non l’elenco delle novità: per i reati assistiti dalla presunzione ex art. 275, comma 3, l’istanza di sostituzione deve aggredire i pilastri della pericolosità — dimostrare la recisione dei rapporti con l’ambiente criminale, non solo la distanza geografica dal territorio. Tempo trascorso, incensuratezza e braccialetto sono elementi neutri che, da soli, non spostano la presunzione.
- Neutralizzare l’argomento dell’operatività a distanza: quando la condotta contestata è stata realizzata col mezzo telefonico, il divieto d’uso del telefono in sede domiciliare è argomento debole, perché il giudice presume l’eludibilità della prescrizione. Occorre allegare elementi che incidano sulla volontà e capacità di mantenere i contatti — non sulla sola occasione — pena il rigetto seriale delle istanze.
- Evitare la reiterazione seriale delle istanze: richieste ripetitive su elementi già scrutinati in recenti incidenti cautelari conducono all’inammissibilità dell’appello e, in cassazione, alla sanzione pecuniaria. Prima di ogni nuova istanza, verificare che il quadro sia effettivamente mutato in punto di esigenze cautelari e documentarlo con elementi specifici sopravvenuti, altrimenti attendere uno sviluppo processuale utile.
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