Necessità del parere della DDA per i colloqui tra detenuti in regime differenziato (Cass. pen. n. 14915/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime carcerario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il giudice di sorveglianza, nel valutare la richiesta di un detenuto sottoposto a tale regime di effettuare colloqui visivi con un familiare anch’egli detenuto, deve acquisire il parere non vincolante della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), secondo quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017. L’omessa acquisizione di tale parere integra un vizio procedimentale, poiché preclude un’adeguata valutazione degli elementi ostativi derivanti dalla pericolosità dei colloquianti e impedisce un ponderato contemperamento tra il diritto del detenuto a coltivare le relazioni familiari e le esigenze di sicurezza interna ed esterna all’istituto. Il parere della DDA, pur non vincolante, costituisce uno strumento conoscitivo essenziale per orientare la scelta amministrativa e giudiziale, in ragione del patrimonio informativo di cui dispone l’autorità giudiziaria in materia di criminalità organizzata. La sottoposizione al regime differenziato non esclude in via di principio la possibilità di autorizzare colloqui mediante videocollegamento, purché siano adottate misure precauzionali idonee a controllare la comunicazione a distanza, ma tale autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione concreta che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso il parere della DDA.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. aveva chiesto di effettuare un colloquio mediante videocollegamento con il fratello, anch’egli detenuto in altro istituto in regime di alta sicurezza. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, accogliendo il reclamo ex art. 35-bis della legge n. 354 del 1975, aveva autorizzato il colloquio, ritenendo che le esigenze affettive del detenuto potessero essere contemperate con quelle di sicurezza mediante l’impiego di strumenti di comunicazione a distanza controllabili.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva proposto reclamo avverso tale provvedimento, deducendo la mancata acquisizione del parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, prescritto dalla Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, rigettando il reclamo, aveva ritenuto inidonea a infirmare la legittimità della decisione l’omessa acquisizione del parere, considerando sufficienti le misure precauzionali previste per i colloqui in videoconferenza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame. Ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, ferma restando la possibilità di autorizzare colloqui visivi tra detenuti sottoposti a regime differenziato, l’autorità giudicante deve procedere a un giudizio di bilanciamento in concreto tra il diritto del detenuto a coltivare le relazioni familiari e le esigenze di sicurezza pubblica, che possono risultare prevalenti e impedire anche le comunicazioni a distanza. La Corte ha, quindi, rilevato che la Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017, all’art. 16.2, prevede espressamente che le richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis devono essere accompagnate dal parere della competente DDA, che può fornire elementi utili a orientare la scelta amministrativa.
La Corte ha censurato il Tribunale di sorveglianza per avere ritenuto non necessaria l’acquisizione del parere della DDA, omettendo così un passaggio procedimentale essenziale per una valutazione consapevole dei possibili rischi per la sicurezza. Ha precisato che, sebbene il parere non sia vincolante, la sua acquisizione è obbligatoria ai fini del corretto bilanciamento tra i diritti del detenuto e le esigenze di prevenzione della criminalità organizzata, poiché la DDA dispone di un patrimonio informativo che consente di valutare la pericolosità dei colloquianti e le eventuali ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna. L’omessa acquisizione del parere, quindi, preclude un’adeguata valutazione degli elementi ostativi e rende illegittima l’autorizzazione al colloquio. La Corte ha, pertanto, annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame che tenga conto dell’obbligo di acquisire il parere della DDA.
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