Detenzione di stupefacenti eterogenei in contesto scindibile: escluso il reato continuato (Cass. pen. Sez. 3 n. 9054 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, come riformulato dal d.l. n. 36/2014, configura un’unicità del reato per la detenzione di sostanze tabellarmente eterogenee solo quando queste siano rinvenute nel medesimo contesto e qualificabili, nel loro complesso, come fatto di lieve entità. La detenzione di diverse sostanze, sebbene riferibili al medesimo soggetto, ma relative a rinvenimenti separati e non contigui temporalmente — come una detenzione in luogo pubblico e una successiva perquisizione domiciliare — integra una pluralità di reati in concorso, non assorbiti né continuati. Per l’operatività della riduzione di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, occorre la contestualità delle condotte e la loro unicità funzionale, non essendo sufficiente la mera identità qualitativa delle sostanze.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato in secondo grado per la detenzione di sostanze stupefacenti, rinvenute in due distinti contesti: una parte in strada e vicino a una scuola, occultata negli slip, e l’altra in un appartamento, a seguito di perquisizione domiciliare, dove altra sostanza era nascosta in una lattina. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla disciplina del reato continuato, sostenendo che le condotte avrebbero dovuto essere considerate come un unico reato di lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, esaminando il principio di diritto invocato dal ricorrente e richiamando le Sezioni Unite n. 51063 del 2018, Murolo, secondo cui il fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, costituisce un’unica figura di reato anche in presenza di sostanze eterogenee, quando esse siano detenute nel medesimo contesto.

Tuttavia, la Corte ha precisato che tale principio non è applicabile al caso di specie: le due condotte di detenzione, pur riguardanti sostanze in parte identiche, erano state poste in essere in luoghi differenti — una in strada e l’altra nell’abitazione dell’imputato — e in momenti non contigui, senza che vi fosse alcuna soluzione di continuità che giustificasse l’assorbimento in un unico reato.

Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 23759 del 2023, la Corte ha ribadito che le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 perdono la loro individualità solo quando costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza, sono contestuali e funzionali a un unico fine. Nel caso esaminato, la separazione fisica e temporale dei rinvenimenti ha escluso la contiguità, portando a escludere sia il concorso formale che il reato continuato.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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