Revoca della sospensione condizionale e termine per l’individuazione dell’ente (Cass. pen. Sez. I n. 7241 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell’esecuzione che valuta la revoca del beneficio per inadempimento deve assumere come riferimento il termine fissato nella sentenza di condanna per l’individuazione dell’ente presso cui eseguire l’attività. È affetta da vizio della motivazione su un punto decisivo l’ordinanza che, confondendo tale termine con la durata dell’attività, affermi l’inadempimento del beneficiato muovendo da un termine erroneamente desunto. L’accoglimento del ricorso comporta annullamento con rinvio, restando libero il giudice del rinvio di accogliere o rigettare la richiesta di revoca, ma con motivazione adeguata.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 giugno 2024, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza del Tribunale di Civitavecchia dell’8 ottobre 2020, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023. A sostegno della revoca il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che la richiesta al Comune per lo svolgimento dell’attività non retribuita era stata inoltrata a distanza di un anno dal passaggio in giudicato, oltre il termine di tre mesi ivi ritenuto stabilito.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il termine fissato nella sentenza di condanna per l’individuazione dell’ente era di un anno dal passaggio in giudicato, mentre in tre mesi era stata determinata la durata dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti emerge che la sentenza del Tribunale di Civitavecchia dell’8 ottobre 2020, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023, indica in un anno dal passaggio in giudicato il termine per l’individuazione, da parte dell’imputato, dell’ente presso il quale svolgere per tre mesi l’attività non retribuita cui il beneficio era condizionato.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione è pertanto affetta da vizio della motivazione su un punto decisivo, perché, nell’affermare l’inadempimento del beneficiato, muove dall’erroneo rilievo che il termine per detta individuazione fosse stato fissato in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La Corte ha quindi distinto nettamente il termine per l’individuazione dell’ente, pari a un anno, dalla durata dell’attività da svolgere, fissata in tre mesi.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione sarà libero di accogliere o rigettare la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rendere motivazione adeguata.
Nota della Redazione
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