Recidiva reiterata, cumulo materiale prevale sull’aumento minimo (Cass. pen. Sez. 2 n. 14800 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’aumento minimo obbligatorio di un terzo previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata incontra il limite del terzo comma dello stesso articolo. Detta maggiorazione non può, pertanto, condurre a una pena complessiva superiore a quella che il giudice avrebbe determinato mediante il cumulo materiale delle pene concorrenti. Ne consegue che l’eventuale violazione del limite minimo non integra una pena illegale denunciabile in cassazione quando il segmento sanzionatorio per i reati satellite rientri comunque nel predetto perimetro dosimetrico, restando esclusa ogni censura per violazione di legge.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari condannava l’imputato per i delitti di tentata rapina in abitazione e di lesioni aggravate, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicato il vincolo della continuazione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. L’ufficio requirente lamentava che l’aumento per la continuazione fosse stato determinato in misura inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, nonostante la ritenuta recidiva aggravata, configurandosi così una pena illegale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 81, quarto comma, cod. pen., come novellato dalla legge n. 251/2005, stabilisce un aumento minimo non inferiore a un terzo della pena per il reato più grave. Tale disciplina, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, opera quando l’imputato sia stato già ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva precedente alla commissione dei nuovi reati. L’aumento si applica anche nel caso in cui la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti, poiché essa paralizza la potenziale diminuzione di pena.

Nel caso di specie, dal certificato del casellario emergeva che l’imputato aveva riportato plurime condanne con riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.. Il segmento sanzionatorio applicato per il reato di lesioni appariva, con evidenza, inferiore a un terzo della pena base individuata per il reato più grave, previo giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.

La Corte ha tuttavia rilevato un profilo decisivo, non considerato dal ricorrente: l’aumento minimo per la continuazione incontra il limite del terzo comma dell’art. 81 cod. pen., che fa riferimento alla pena che il giudice avrebbe determinato in concreto mediante il cumulo materiale, e non alla pena massima edittale. Il ricorrente, impugnando per la sola violazione di legge, aveva omesso di confrontarsi con tale assetto normativo, connotando le proprie censure in termini di genericità.

La pena applicata per il reato di lesioni, pari al minimo edittale, ben poteva rientrare nel complessivo perimetro dosimetrico sancito dagli ultimi due commi dell’articolo, restando così estranea alla nozione di pena illegale. Quest’ultima, per i reati satellite, si configura solo in caso di superamento del limite interno del triplo della pena-base e del limite esterno della pena non superiore a quella applicabile in assenza del vincolo della continuazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con esonero del ricorrente, in qualità di parte pubblica, dal pagamento delle spese processuali e dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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