Sospensione condizionale e limite dei due anni e sei mesi per l’infraventunenne (Cass. pen. Sez. II n. 7317 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo materiale delle pene, quando con un’unica sentenza si pronunci condanna per più reati contro la stessa persona, le pene detentive della stessa specie si considerano una pena unica commisurata alla loro durata complessiva. Ai fini della concedibilità della sospensione condizionale della pena, all’imputato che all’epoca dei fatti era infraventunenne si applica il limite elevato di anni due e mesi sei previsto dall’art. 163, comma 3, cod. pen., computato sulla pena unica risultante dal cumulo. Il giudice di merito che assuma l’entità della pena irrogata come ostativa al beneficio senza verificare il superamento di tale limite viola la legge.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14.03.2024, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma del 16.12.2023, disponendo la revoca della confisca di una somma sequestrata al ricorrente e confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e per quello di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato il vincolo della continuazione pur in presenza di un collegamento finalistico tra i reati; con il secondo motivo, la violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale, opposto sul solo rilievo dell’entità della pena senza considerare che l’imputato, all’epoca dei fatti, era infraventunenne.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove la motivazione non sia adeguata. La Corte romana aveva congruamente motivato il diniego, rilevando che l’imputato non aveva fornito indicazioni circa una previa deliberazione unitaria che collegasse la disponibilità del bene proveniente da furto all’attività di detenzione e trasporto dello stupefacente.
Il collegio ha ribadito che l’identità del disegno criminoso deve essere esclusa quando, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le fattispecie, la successione degli episodi evidenzi l’occasionalità di uno dei reati e l’assenza di una programmazione preventiva. Richiama sul punto Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Sez. 6, n. 35805 del 24/05/2007 e Sez. 5, n. 1863/99 del 26/11/1998.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte territoriale aveva negato il beneficio assumendo l’entità della pena come ostativa, ma non aveva considerato che l’imputato, all’epoca dei fatti, era infraventunenne: ai fini della concessione della sospensione condizionale occorreva dunque tener conto del limite di anni due e mesi sei di cui all’art. 163, comma 3, cod. pen.
La Cassazione ha quindi ricostruito il regime del cumulo materiale: per l’art. 71 cod. pen., quando con un’unica sentenza si pronunci condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le norme successive; per l’art. 73 cod. pen., le pene temporanee detentive concorrenti della stessa specie si applicano come pena unica pari alla durata complessiva; per l’art. 76 cod. pen., le pene della stessa specie concorrenti si considerano una pena unica.
Nel caso concreto, le pene inflitte — ragguagliata la pena pecuniaria a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. — ammontavano complessivamente ad anni due, mesi quattro e giorni 14 di reclusione. Il limite di anni due e mesi sei non risultava pertanto superato. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà la concedibilità del beneficio e la prognosi sul futuro comportamento dell’imputato alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; nel resto il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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