Confisca allargata per usura e inammissibilità dei motivi sulle attenuanti (Cass. pen. Sez. II n. 7316 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi e con l’abitualità della condotta usuraia. La confisca c.d. di sproporzione o allargata, disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., non richiede la riconducibilità dei beni al profitto diretto del reato, ma la sussistenza dei presupposti propri del vincolo allargato. Il vizio di motivazione sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è escluso quando il giudice di appello abbia valutato e disatteso puntualmente le eccezioni difensive. Il trattamento sanzionatorio non è censurabile se quantificato valorizzando gravità della condotta e ragioni della diminuzione operata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna pronunciata nei confronti dell’imputata per diverse condotte di usura, confermando altresì la confisca dei beni e del denaro in sequestro, disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, alla quantificazione della pena e al rigetto dell’istanza di dissequestro del denaro e dei monili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta quattro motivi, tutti scrutinati sul piano dell’ammissibilità. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rileva che la doglianza è manifestamente infondata: contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito aveva valutato l’assenza di elementi positivi e l’abitualità della condotta usuraia, entrambi ostativi al riconoscimento del beneficio. Il diniego risulta dunque sorretto da motivazione congrua.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte osserva che la richiesta era stata legittimamente rigettata. Il giudice di appello, sulla base delle prove disponibili, aveva ritenuto provato che i monili detenuti non fossero lecitamente posseduti, verificando con puntualità e disattendendo tutte le eccezioni difensive.
Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio e il rispetto della finalità rieducativa della pena, non supera la soglia di ammissibilità: la sanzione risulta quantificata con motivazione immune da censure, avendo valorizzato, in coerenza con le indicazioni della Corte di legittimità, sia la gravità della condotta sia le ragioni della diminuzione delle attenuanti non nella massima estensione.
Il nucleo argomentativo più rilevante riguarda il quarto motivo, incentrato sull’art. 240-bis cod. pen. La difesa sosteneva che i monili non fossero stati accertati come illecitamente detenuti e che il denaro in sequestro fosse di entità superiore agli interessi usurai lucrati, con conseguente illegittimità della confisca, che avrebbe dovuto colpire solo il profitto. La Corte dichiara la doglianza manifestamente infondata, osservando che la confisca non è stata disposta nella forma diretta, ma in quella c.d. di sproporzione o allargata, ai sensi della norma indicata, rispetto alla quale sussistono tutti i presupposti.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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