Misure di prevenzione: errore materiale sulla lettera a) non inficia la motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 9467 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, il mero errore materiale nell’indicazione della lett. a) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 non vizia il decreto applicativo quando la motivazione risulta integralmente costruita sui presupposti delle lett. b) e c) della medesima disposizione. La pericolosità sociale generica richiede il triplice requisito elaborato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019: delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, effettiva generazione di profitti e loro incidenza quale unica o rilevante fonte di reddito. Il giudice di legittimità può desumere l’abitualità e l’attualità della pericolosità dalla continuità e dall’omogeneità delle condotte, nonché dall’inefficacia deterrente dei precedenti provvedimenti.
Il Fatto
La Corte di Appello di Cagliari, con decreto del 17.06.2024, aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale nei confronti del proposto, in relazione alla pericolosità sociale desunta da reiterate condotte illecite, dalla notifica di un avviso orale del Questore e da pronunce definitive di condanna.
Il proposto ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la mancata contestazione del presupposto della lett. a), il difetto di correlazione tra decreto impugnato e decreto applicativo, nonché il contrasto della motivazione con i principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in tema di pericolosità generica.
La Motivazione della Corte
La Sezione V ha ricostruito il sistema delle misure di prevenzione distinguendo la pericolosità generica, propria dei soggetti dediti abitualmente a condotte delittuose e che vivono, anche in parte, con i proventi di tali attività, dalla pericolosità qualificata, riferita ai partecipi di associazioni di stampo mafioso.
Quanto alla prima, la Corte ha ritenuto infondate le censure, perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del triplice requisito richiesto per l’applicazione della misura. Ha valorizzato i numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio e la persona, anche gravi, in materia di armi e stupefacenti, commessi in un ampio arco temporale, nonché i carichi pendenti e le segnalazioni di polizia.
La Corte ha poi affrontato il profilo dell’errore materiale: il decreto impugnato indica la lett. a) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, ma l’intera motivazione è impostata sui presupposti delle lett. b) e c) e dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011. Tale refuso non incide sulla validità del provvedimento né determina il dedotto difetto di correlazione, poiché i presupposti ritenuti integrati sono i medesimi richiamati dal decreto del Tribunale.
Ha inoltre escluso il vizio di motivazione rispetto alla lett. c), rilevando che la Corte territoriale ha richiamato i precedenti penali e i procedimenti pendenti per gravi reati. Quanto all’attualità della pericolosità, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, che ha tenuto conto dell’allarmante dedizione al crimine e dell’incremento della pericolosità, nonostante gli avvisi orali e le precedenti condanne.
Il terzo motivo è stato dichiarato generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello proposto in appello. La Corte ha richiamato la Sez. V n. 182 del 30.11.2020, dep. 2021, Zangrillo, e ha confermato che il giudice di merito si è confrontato con l’effettiva generazione di profitti, con la continuità delle condotte e con l’incidenza dei redditi dell’azienda agricola, pari alla sola quota di partecipazione e privi di reddito imponibile. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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