Ricorso inammissibile per motivi apparenti e reiterazione delle censure d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20798 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito: in tal caso la censura è solo apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. Non è viziata la motivazione della pronuncia di merito che, richiamando per relationem le argomentazioni di primo grado, si saldi con esse in un unico corpo decisionale. La graduazione della pena, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Parimenti è accertamento di fatto, insindacabile in legittimità se non manifestamente illogico, il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per applicare le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo e secondo grado per il reato di ricettazione. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 09/10/2025, ha confermato la decisione di primo grado, saldando le due motivazioni in un unico complessivo corpo decisionale.
Avverso la pronuncia di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione di legge e il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità, la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena, l’erronea applicazione della norma processuale e il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità. La censura è inammissibile: essa si risolve nella pedissequa ripetizione dei profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. I motivi, osserva il Collegio, sono non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La memoria richiama in proposito un precedente della Sez. II n. 42046 del 17/07/2019.
Il Collegio rileva altresì che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza, avendo congruamente valutato come la versione alternativa dei fatti offerta dall’imputata fosse priva di credibilità e come, sulla base delle ulteriori risultanze, il reato risultasse pienamente integrato sotto il profilo materiale e soggettivo.
Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa al richiamo per relationem delle argomentazioni di primo grado. Le due sentenze di merito si saldano in un unico corpo decisionale, dispiegandosi secondo sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti, come affermato in un ulteriore precedente (Sez. II n. 37295 del 12/06/2019).
Quanto al secondo motivo, sulla quantificazione della pena, la Corte ribadisce che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. II n. 36104 del 27/04/2017). Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto: la pena, già attestata al minimo edittale, non era suscettibile di riduzioni per la gravità del fatto e per i numerosi precedenti penali.
Infine, il terzo motivo, sul diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è infondato. La sussistenza delle condizioni per applicare le sanzioni sostitutive integra un accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte d’Appello ha valorizzato le modalità e la gravità del fatto e la sussistenza di plurimi precedenti anche specifici e recenti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena