Fornitore stabile di stupefacenti e partecipazione all’associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 7344 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La veste di partecipe all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta al fornitore stabile di sostanza, ma il passaggio dalla relazione di mero reciproco affidamento al vincolo riconducibile all’affectio societatis esige una motivazione di particolare accuratezza. Il giudice deve verificare, attraverso le circostanze di fatto, la durata dell’accordo criminoso, le modalità di azione e la collaborazione tra i soggetti, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del contraente per il sodalizio. Poiché il fornitore è fisiologicamente portatore di un interesse economico contrapposto a quello del gruppo, la ritenuta intraneità postula che sia argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l’approvvigionamento continuativo e il proprio stabile contributo alla permanenza in vita dell’associazione. Sul versante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., l’aggravante non può essere affermata con considerazioni generali, occorrendo spiegare perché la finalità agevolatoria sia imputabile al singolo.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui era stata disposta la custodia in carcere nei riguardi dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, oltre che dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Quanto al reato associativo, all’indagato si contestava il ruolo di fornitore che, insieme ad altri soggetti, avrebbe garantito al sodalizio uno stabile approvvigionamento di sostanza stupefacente destinata al mercato.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, poi affiancati da due motivi nuovi. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione associativa e per i reati fine, sull’aggravante e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, già affermato in precedenti specifici, secondo cui la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinando un rapporto durevole ancorché non esclusivo. Richiama, tra le altre, Sez. 6 n. 566 del 2015 e Sez. 5 n. 33139 del 2020.

Non ostano al vincolo associativo la diversità degli scopi personali, degli utili o il contrasto tra gli interessi economici dei singoli partecipi. Tuttavia il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all’affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica le circostanze di fatto: la durata dell’accordo, le modalità di azione, la collaborazione reciproca, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva del contraente per il sodalizio.

Ne deriva un onere motivazionale rafforzato. Il fornitore si trova fisiologicamente, quale controparte di un sinallagma, a essere portatore di un interesse economico contrapposto a quello dell’organizzazione. La ritenuta intraneità postula quindi che, nonostante il naturale conflitto di interessi, sia ravvisata e argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l’approvvigionamento continuativo del gruppo e il proprio stabile contributo.

Su queste basi la Corte accoglie il primo motivo. Il Tribunale aveva desunto la gravità indiziaria dal fatto che l’indagato si recasse, in un periodo obiettivamente breve, a casa di uno dei sodali; dalla conoscenza delle dinamiche operative; dalla consegna di sostanza “alla famiglia” in occasione dei reati fine. Ragionamento viziato, perché nessun elemento concreto rivela il superamento della soglia del mero affidamento. Si è fatto riferimento a uno sparuto numero di cessioni, delle quali non sempre è dato comprendere la quantità; non si è spiegato quale rilevanza obiettiva avesse l’indagato per il sodalizio, considerata la limitata durata temporale dei fatti e la circostanza che le forniture in alcune occasioni furono contestate dall’acquirente, che dubitava dell’affidabilità del fornitore.

È invece inammissibile il secondo motivo: a fronte dell’adeguata motivazione del Tribunale, il ricorrente ha sollecitato una diversa e non consentita lettura delle conversazioni intercettate, senza confrontarsi con l’ordinanza impugnata. È fondato anche il terzo motivo: sull’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen. la motivazione è omessa, essendosi il giudice limitato a considerazioni generali sull’impossibilità di svolgere traffico senza l’avallo del “Sistema”. Il quarto motivo resta assorbito. La Corte annulla l’ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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