Concordato in appello limita la cognizione ai motivi non rinunciati (Cass. pen. Sez. 5 n. 1001 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la richiesta concordata di pena è vincolante nella sua integralità, sicché il giudice non può addivenire a una pena diversa e le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della sanzione, potendo essere sindacata esclusivamente la congruità della pena finale concordata. Ne consegue che sono inammissibili le doglianze relative ai motivi di appello oggetto di espressa rinuncia, quelle che lamentano genericamente la mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione a motivi rinunciati, nonché quelle afferenti a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta. L’obbligo del giudice di secondo grado di motivare sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sussiste solo ove rispetto a esse non possa ritenersi intervenuta rinuncia, in quanto, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, all’esito di trattazione orale, aveva riformato la sentenza di primo grado e, recependo l’accordo tra le parti, aveva rideterminato le pene inflitte dal Tribunale a cinque imputati. Per un ulteriore imputato, la medesima Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello.
Avverso la sentenza, tutti gli imputati, tramite i rispettivi difensori, proponevano ricorso per cassazione, deducendo diverse violazioni di legge e carenze motivazionali aventi a oggetto la mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, per uno di essi, l’erronea determinazione della pena concordata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ricostruito la natura giuridica del concordato in appello, richiamando il principio per cui l’accordo intervenuto tra le parti determina una cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi oggetto di espressa rinuncia, che restano definitivamente accantonati e fuori dall’accordo. In questa prospettiva, la cognizione del giudice di appello rimane circoscritta ai soli motivi non rinunciati, con la conseguenza che le eventuali censure proposte in sede di legittimità afferenti ai motivi rinunciati devono essere dichiarate inammissibili.
Con specifico riguardo all’obbligo di verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha precisato che tale obbligo non è generalizzato, ma sussiste solo ove rispetto alle stesse non sia intervenuta rinuncia ai motivi di appello. Ne deriva l’inammissibilità delle doglianze che, attraverso un generico richiamo all’art. 129 cod. proc. pen., mirino a riproporre questioni ormai accantonate perché inerenti ai motivi rinunciati.
Quanto alla pena concordata, la Corte ha ribadito che la richiesta è vincolante nella sua integralità e che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale, senza che rilevino eventuali difformità o errori nei passaggi intermedi del calcolo. L’unico limite invalicabile è rappresentato dall’illegalità della sanzione inflitta, ovvero una pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Su tali presupposti, risultano inammissibili le censure che deducono vizi concernenti l’itinerario commisurativo quando la pena finale corrisponda a quella concordata.
La Corte ha infine esaminato separatamente la posizione dell’imputato il cui appello era stato dichiarato tardivo, annullando la sentenza impugnata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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