Continuazione e abitualità delinquenziale: onere di allegazione del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 22432 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, all’identità o analogia dei titoli di reato, né alla omogeneità delle violazioni. Occorre che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali, quali attuazioni di un unico disegno criminoso. In mancanza di tali indici esteriori, la reiterazione di reati della stessa indole integra abitualità a delinquere e non continuazione, con conseguente inammissibilità della richiesta.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione a più sentenze di condanna definitive: due per reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commessi in Torino nel 2018, 2019 e 2020, una per furto e rapina commessi in Torino nel 2018, e una per lesioni personali dolose commesse a Milano nel 2018.
Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando la disomogeneità tra i reati e la notevole distanza temporale tra i fatti, peraltro separati da periodi di detenzione. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria quanto alla mancata valorizzazione degli elementi comuni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui il riconoscimento della continuazione non può tradursi in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, con il rischio di rendere evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere. Il singolo episodio deve presentarsi come attuazione di un programma delineato, sia pure a grandi linee, ab initio nella mente del soggetto.
La prova di tale congiunta previsione, investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta. Tra questi rientrano l’omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati, il bene protetto e le modalità di commissione. Su chi invoca il vincolo grava l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il richiamo alla sola prossimità cronologica o all’analogia dei titoli di reato, indici di una abitualità criminosa e di scelte di vita orientate alla consumazione contingente di illeciti.
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.5.2017, che hanno individuato gli indicatori del vincolo nella omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio-temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta e nella sistematicità di vita, precisando che la presenza di uno solo di tali indici non basta se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. I reati, pur della stessa indole e per lo più contro il patrimonio, risultano commessi in luoghi e tempi distanti e con modalità diverse. La rapina e il furto sono qualificati come episodio occasionale ed estemporaneo. Le lesioni dolose, commesse in altro capoluogo e giudicate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sono prive di connessione con le restanti condotte. I reati in materia di stupefacenti, collocati a distanza di circa un anno e di otto mesi, esprimono una generale opzione di vita fondata sullo spaccio quale fonte di sostentamento, compatibile con una pluralità di autonome deliberazioni.
Il ricorso è dunque manifestamente infondato e pertanto inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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