Rescissione del giudicato: onere di allegare la tempestività dell’istanza (Cass. pen. Sez. V n. 27184 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento. Non è sufficiente la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo. Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale spetta al giudice il potere di accertamento in caso di incertezze e dubbi. Interpretare diversamente la norma significherebbe affidare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento, aggirando la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per impugnare un provvedimento già divenuto irrevocabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui la condannata aveva chiesto la rescissione del giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Sulmona che le aveva irrogato la pena di quattro anni di reclusione ed euro 300,00 di multa. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato la mancata allegazione di elementi utili a individuare il momento in cui l’esecutata aveva avuto cognizione della sentenza, da cui inferire la tempestività dell’istanza.
Avverso l’ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale: non sarebbe mai venuta a conoscenza del processo, la sua dichiarazione di assenza sarebbe avvenuta senza la verifica dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. e nemmeno l’ordine di esecuzione le sarebbe stato notificato, come da verbale di vane ricerche. Il dies a quo, in ossequio al principio del favor rei, andrebbe fatto risalire alla data di presentazione dell’istanza, altrimenti imponendosi alla parte una probatio diabolica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento.
La Suprema Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 17171 del 23.01.2024, Rv. 286252-01 e Sez. 2 n. 7485 del 18.01.2018, Tacuri, Rv. 272468. La richiesta di rescissione, qualificata come impugnazione straordinaria da Sez. U n. 36848 del 17.07.2014, Burba, Rv. 259990, impone a chi la formula di indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda. Non basta la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato oggettivo.
Il Collegio precisa la ripartizione degli oneri: sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione; spetta poi al giudice il potere di accertamento in presenza di incertezze e dubbi. Escludere in capo all’istante un simile dovere di allegazione lascerebbe all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento, sulla base della propria personale utilità, aggirando così la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen.
Nel caso concreto l’istante non ha allegato, neppure nel ricorso, alcun elemento di carattere oggettivo per verificare la tempestività dell’istanza. Le doglianze difensive risultano generiche, incentrate sulla distinzione fra onere di allegazione e onere di dimostrazione, e fuori fuoco rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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