Innovazioni non autorizzate su demanio marittimo reato istantaneo senza sottrazione godimento collettivo (Cass. pen. Sez. III n. 7382 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela del demanio marittimo, le innovazioni non autorizzate su area demaniale che non determinino una occupazione abusiva dell’area né un ampliamento di quella legalmente autorizzata integrano il solo reato di cui all’art. 1161, comma primo, terza ipotesi, cod. nav., di natura istantanea, che si consuma al momento di ultimazione delle opere. La natura permanente dell’illecito si configura soltanto quando l’opera sottragga una porzione di area al godimento della collettività, non essendo sufficiente il mero eccesso volumetrico rispetto al titolo edilizio. La difformità tra situazione di fatto e concessione demaniale non è di per sé idonea a trasmodare l’illecito da istantaneo in permanente, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla ultimazione delle opere.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 19 settembre 2024, assolveva la titolare di uno stabilimento balneare dal reato di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo perché il fatto non sussiste, e da quello di innovazioni in difformità dal titolo demaniale per non aver commesso il fatto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione agli artt. 54 e 1161 cod. nav., lamentando la contraddittorietà della motivazione, che avrebbe riconosciuto l’esistenza di manufatti abusivi e ne avrebbe tuttavia escluso la natura permanente, ritenendo il reato istantaneo e quindi prescritto. Il ricorrente sosteneva la necessaria configurazione del reato permanente, con ogni conseguenza sulle opere abusive e sui tempi decorsi dal rilascio del permesso a costruire all’inizio dei lavori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto il Procuratore attinge l’impugnata sentenza unicamente per violazione di legge. Quanto al reato di occupazione non autorizzata, il ricorso non esplica alcuna censura: in sede istruttoria era emerso un titolo concessorio valido ed efficace che consentiva un’occupazione superiore a quella accertata, tale da legittimare il mantenimento della superficie in contestazione. Le doglianze della pubblica accusa risultano pertanto rivolte unicamente alla pronuncia assolutoria relativa al reato di innovazioni non autorizzate.

La Corte ha poi ricostruito il quadro normativo. L’art. 1161 cod. nav. sanziona quattro distinte condotte — occupazione arbitraria, impedimento dell’uso pubblico, innovazioni non autorizzate, inosservanza dei vincoli — accomunate dall’arbitrarietà. La terza ipotesi consiste in tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali e dall’ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni demaniali ovvero a incidere sul loro uso; per la loro realizzazione è necessaria la concessione della competente autorità.

Ricostruendo il discrimine tra le due fattispecie, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, qualora le innovazioni non autorizzate non determinino una occupazione abusiva dell’area o un ampliamento di quella legalmente autorizzata, si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni e non anche quello di occupazione arbitraria (Sez. 3, n. 26249 del 26.04.2018). La consumazione è istantanea e cessa al momento di ultimazione delle opere, poiché il permanere delle stesse è semplice effetto naturale della condotta e non evento che si protrae con permanente violazione di legge.

Ha inoltre precisato che le innovazioni non autorizzate che limitino il godimento del bene da parte della collettività, determinando un’occupazione abusiva dell’area o un ampliamento di quella autorizzata, integrano il reato permanente di abusiva occupazione (Sez. 3, n. 33105 del 22.06.2022). Il discrimine è dato dall’essersi o non essersi determinata, a seguito dell’innovazione non autorizzata, una nuova occupazione di area demaniale, a prescindere dalla circostanza dell’essere la nuova opera intervenuta in area già lecitamente occupata (Sez. 3, n. 31290 dell’11.04.2019).

Nel caso concreto, non risultando che l’area sia stata sottratta alla fruibilità collettiva, anche in ragione dell’esistenza di un titolo legittimo che ne consentiva l’occupazione per una superficie superiore a quella effettivamente occupata, la Corte ha ritenuto la natura istantanea dell’illecito. Ha quindi qualificato come palesemente erronea la formula terminativa impiegata dal giudice, chiara nel ritenere accoglibile la tesi dell’estinzione per prescrizione e non già l’estraneità dell’imputata. Rilevato che i termini prescrizionali, nel massimo quinquennali per il reato contravvenzionale, non erano decorsi alla data della sentenza di primo grado, la Corte ha disposto l’annullamento limitatamente al reato di innovazioni non autorizzate, con rinvio al Tribunale di Vasto in diversa composizione personale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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