Omissione di soccorso in mare e concorso dell’equipaggio nel reato del comandante (Cass. pen. Sez. III n. 7383 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, di cui all’art. 1158 cod. nav., ha natura di reato di pericolo e si consuma con il fatto stesso dell’omissione di assistenza, senza che rilevino esigenze di carattere patrimoniale dell’omittente. La responsabilità penale per il delitto proprio del comandante si estende ai membri dell’equipaggio in forza della clausola di estensione di cui all’art. 1081 cod. nav., che richiede la sola conoscenza della qualità personale del soggetto essenziale. Ai fini del concorso non è necessario che il contributo di ciascuno si ponga come condizione causale dell’evento: è sufficiente un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile, anche solo morale o di rafforzamento del proposito criminoso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal naufragio di un barcone di migranti avvenuto nelle acque di Lampedusa nella notte del 3 ottobre 2013. Ai componenti dell’equipaggio di un motopeschereccio, comandante compreso, veniva contestata l’omessa prestazione di soccorso, avendo i predetti proseguito la navigazione verso il porto per lo sbarco del pescato.
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva l’equivalenza tra la concessa attenuante e la contestata aggravante, rideterminava la pena e confermava la responsabilità per il reato di cui all’art. 1158 cod. nav. Cinque imputati ricorrevano per cassazione, deducendo deduzioni processuali e sostanziali sull’accertamento del fatto, sul nesso causale e sulla posizione dei singoli membri dell’equipaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara tutti i ricorsi inammissibili. Il primo motivo, relativo al travisamento del fatto e alla mancata assunzione di prove decisive, è respinto: la rinnovazione istruttoria in appello è subordinata al giudizio di non decidibilità allo stato degli atti e, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno congruamente motivato la superfluità della perizia meteorologica, ritenendola superata dagli accertamenti peritali già espletati.
Il secondo motivo è inammissibile perché non devoluto con i motivi di appello. La doglianza sulla mancanza di nesso causale tra l’omissione e l’evento morte non risultava sollevata davanti alla Corte territoriale e non ricorrono i presupposti per l’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione di diritto nota alle difese e non conseguente a ius superveniens.
Il terzo motivo, con cui si invoca l’applicazione del comma 3 dell’art. 1158 cod. nav. anziché del comma 2, è dichiarato generico. I giudici di merito hanno ampiamente illustrato l’ascrivibilità del fatto a titolo di dolo generico, desunto dalla conoscenza della situazione di pericolo, dal consapevole dovere di salvataggio e dalle decisioni assunte a fronte del rischio di ritardare lo sbarco del pescato.
Il quarto motivo, sull’estensione della responsabilità a tutti i membri dell’equipaggio, è respinto con riguardo al rapporto tra l’art. 117 cod. pen. e la fattispecie speciale dell’art. 1081 cod. nav., che risolve il concorso dell’extraneus nel reato proprio. La Corte ribadisce che per la configurazione del concorso di persone ex art. 110 cod. pen. non è necessario un contributo condizionalistico: è sufficiente che la condotta arrechi un contributo apprezzabile alla realizzazione collettiva del reato. Anche la censura sull’art. 1158 cod. nav. come reato di danno e sull’imprevedibile condotta dello scafista è rigettata, richiamando la natura di reato di pericolo del delitto contestato.
Quanto al ricorrente che lamentava il trattamento sanzionatorio, la Corte esclude la prescrizione, condividendo il computo dei termini e il riconoscimento dei periodi di sospensione, e ritiene congrua la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, non contraddittorio rispetto alla concessa sospensione condizionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 117 c.p. – Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
- Art. 609 c.p.p. – Cognizione della corte di cassazione