Appello de libertate, indizi cautelari e divieto di doppia presunzione (Cass. pen. Sez. II n. 25777 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della decisione reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale rispetto al giudizio di merito. È però necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata, le cui ragioni giustificative devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. In tema di prova indiziaria, il giudice non può desumere l’esistenza di un fatto da un dato incerto, a sua volta derivato da altra circostanza fattuale: il ragionamento inferenziale deve partire da un dato certo, non meramente presuntivo, e la praesumptio de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell’indizio. Tali principi valgono anche ai fini cautelari, ove non si può prescindere dalla certezza dell’indizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, applicava all’indagato la custodia in carcere in relazione ai delitti di rapina aggravata e ricettazione.

All’indagato si contestava di avere concorso, con altri soggetti, nella rapina perpetrata ai danni di un centro scommesse, consumata da un correo che, armato di pistola, si era fatto consegnare la somma contante per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto risultata provento di furto. Avverso l’ordinanza del Tribunale distrettuale l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 628 e 648 cod. pen. e dell’art. 273 cod. proc. pen. sotto il profilo dei gravi indizi, nonché violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare prospettato dalla difesa. Escluso che il tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello de libertate, sia tenuto a una motivazione rafforzata, il Collegio richiama il principio per cui resta necessario un confronto critico con le ragioni del rigetto, da superare con argomenti autonomamente accettabili tratti dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982).

Nel merito il primo motivo è accolto. Il Tribunale, pur concordando con il G.i.p. sull’insufficienza della maglietta rinvenuta nell’abitazione dell’indagato e dei contatti telefonici, aveva fondato i gravi indizi su due ulteriori elementi: le intercettazioni delle conversazioni degli indagati nei locali della Questura e la ricostruzione dei movimenti dei veicoli tramite videosorveglianza.

Quanto al primo elemento, la Corte ricorda che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599). Il Tribunale aveva letto le conversazioni in chiave accusatoria, come sostanziale ammissione dei fatti, senza però motivare sull’interpretazione alternativa prospettata dalla difesa, ancorata al contenuto di alcuni scambi di battute. La motivazione risulta sul punto meramente assertiva; gli stralci riferiti all’indagato sono generici, privi di precisi riferimenti spaziali e temporali, e provengono da coindagati.

Quanto al secondo elemento, il percorso dei Giudici del riesame presenta almeno due salti logici: non è certo che la persona giunta sul luogo con l’auto condotta dal correo si identifichi nell’indagato, e nessuna telecamera ha ripreso il momento del recupero dell’autovettura rubata, sicché non si può escludere l’intervento di un quinto uomo. La Corte richiama la regola della certezza dell’indizio (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, Zocco, Rv. 242123) e il divieto di praesumptio de praesumpto (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195): si è in presenza di una doppia presunzione tratta da dati di fatto entrambi incerti.

L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio in punto di gravi indizi; l’accoglimento delle doglianze sugli indizi ha valenza assorbente rispetto all’esame del motivo sulle esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 628 c.p.

Tutte le 458 sentenze sull'art. 628 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *