Ribaltamento in appello dell’assoluzione: la rinnovazione dell’istruttoria serve solo per la prova dichiarativa decisiva rivalutata (Cass. pen. 21693/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 21693/2026 (ud. 17 aprile 2026, dep. 11 giugno 2026; R.G.N. 2853/2026) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Emanuela Gai.

Il principio di diritto

La riforma in appello di una sentenza assolutoria impone due regole concorrenti: una motivazione «rafforzata» e, quando il ribaltamento scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). L’obbligo di rinnovazione riguarda pero’ solo la prova dichiarativa decisiva oggetto di diversa valutazione: ne restano fuori le fonti non rivalutate, le prove documentali e le intercettazioni di cui non si discuta il contenuto, nonché i casi di mera diversa qualificazione giuridica o di travisamento.

Il fatto

La Corte d’appello di Bologna, in riforma dell’assoluzione del Tribunale di Ferrara, condannava gli imputati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 n. 8 e 4 n. 7 legge n. 75 del 1958), quali gestori di un locale.

Gli imputati ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per rinnovazione «selettiva» dell’istruttoria (la Corte aveva riescusso solo una teste decisiva, non le altre fonti) e l’assenza di motivazione rafforzata; un motivo nuovo lamentava la violazione della correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.).

La motivazione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il ribaltamento dell’assoluzione impone, sul piano procedurale, la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva ex art. 603, comma 3-bis, e, sul piano contenutistico, la motivazione rafforzata, con confutazione specifica degli argomenti della prima sentenza; regola positivizzata sulla scia della Corte EDU (Dan c. Moldavia), delle Sezioni Unite Dasgupta e della Corte costituzionale.

L’obbligo di rinnovazione riguarda la sola prova dichiarativa decisiva oggetto di diversa valutazione; ne esulano le prove documentali e le intercettazioni (quando non se ne discuta il contenuto), nonché i casi di diversa qualificazione giuridica o di travisamento. Il giudice d’appello non deve rinnovare le fonti che non ha rivalutato.

Nel caso, la condanna si fonda sul contenuto – non contestato – delle intercettazioni telefoniche, e la teste decisiva, oggetto di diversa valutazione, e’ stata riescussa; le altre testimonianze, non rivalutate, non andavano rinnovate. I ricorrenti non si confrontano con questa ratio decidendi. I ricorsi sono inammissibili.

Implicazioni pratiche

Quando l’appello ribalta un’assoluzione, la tenuta della condanna dipende da due presidi: motivazione rafforzata e rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. Ma la rinnovazione non e’ totale: va riescussa solo la fonte dichiarativa decisiva che il giudice d’appello rivaluta, non l’intero compendio; documenti e intercettazioni, di regola, ne restano fuori.

Per la difesa, dedurre una rinnovazione «selettiva» non basta: occorre dimostrare che una fonte dichiarativa decisiva e’ stata diversamente valutata senza essere riescussa. Se la condanna poggia su intercettazioni dal contenuto non contestato, la censura ex art. 603, comma 3-bis, non coglie nel segno e il ricorso rischia l’inammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *