Notifica al difensore valida senza indicazione dell’autorità giudiziaria (Cass. pen. Sez. 3 n. 16294 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e come tale impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza predibattimentale dichiara la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, effettuata mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia ex art. 161 cod. proc. pen., per il solo fatto che i verbali di identificazione e di elezione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria non contengano l’indicazione dell’autorità giudiziaria procedente. Tale indicazione è dovuta, ai sensi dell’art. 161, comma primo, cod. proc. pen., solo se la polizia giudiziaria è nelle condizioni di fornirla, condizione che non ricorre quando, al momento della redazione dei verbali, l’autorità giudiziaria non sia stata ancora investita della notizia di reato. La mancanza di tale indicazione non determina, comunque, la nullità della notificazione, difettando il presupposto di cui all’art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., atteso che l’avvertimento concernente le notificazioni successive alla prima è stato ritualmente reso. Ne consegue che la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, disposta dal giudice, determina una stasi processuale non altrimenti rimediabile.
Il Fatto
Il Tribunale di Patti, nell’ambito di un’udienza predibattimentale, aveva dichiarato la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ritenendo che la stessa fosse stata eseguita in modo irrituale. Il giudice aveva, infatti, osservato che i verbali di identificazione e di elezione di domicilio redatti dalla polizia giudiziaria, pur contenendo l’indicazione delle norme di legge violate e della data e del luogo del fatto, erano privi dell’indicazione dell’autorità giudiziaria procedente. Per tale ragione, aveva ritenuto che la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dovesse avvenire nelle forme ordinarie di cui all’art. 157 cod. proc. pen. e non mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia, come invece era avvenuto. Aveva, quindi, disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendone l’abnormità. Secondo l’ufficio requirente, il Tribunale avrebbe illegittimamente determinato un’indebita regressione del procedimento, atteso che la notifica dell’avviso era avvenuta ritualmente nelle forme semplificate, essendo stati gli indagati edotti degli avvertimenti di rito in occasione della prima notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro della categoria dell’abnormità del provvedimento, richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite. Ha ricordato che è abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, determinando una stasi processuale non altrimenti rimediabile.
Nel merito, la Corte ha rilevato come l’art. 161, comma primo, cod. proc. pen. imponga alla polizia giudiziaria di comunicare alla persona sottoposta alle indagini le norme violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ma solo “se è nelle condizioni” di fornire tali indicazioni. Tale condizione, nel caso di specie, non ricorreva: i verbali di identificazione erano stati redatti contestualmente alla notizia di reato, prima che l’autorità giudiziaria fosse formalmente investita del procedimento. La polizia giudiziaria non poteva, quindi, indicare un’autorità giudiziaria procedente che non era ancora stata individuata.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, escluso che la mancanza di tale indicazione possa comportare la nullità della notificazione, difettando il presupposto richiesto dall’art. 171, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Dall’esame dei verbali risultava, infatti, essere stato ritualmente reso l’avvertimento circa le modalità di notificazione degli atti successivi alla prima, mediante consegna al difensore di fiducia o d’ufficio.
La Corte ha, conseguentemente, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti per l’ulteriore corso. Ha, infatti, ritenuto che la decisione del giudice di merito, nel dichiarare la nullità della notifica e nel disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, avesse cagionato una regressione del procedimento in una fase ormai superata, determinando una stasi processuale che poteva essere rimossa solo attraverso il ricorso per cassazione.
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Nota della Redazione
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