Colpa grave ed errore giudiziario la contiguità mafiosa esclude la riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 7497 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per errore giudiziario, l’ambito applicativo dell’art. 643 cod. proc. pen. va distinto da quello dell’art. 314 cod. proc. pen.: mentre per escludere l’indennizzo da ingiusta detenzione è sufficiente che la colpa grave abbia concorso a dare causa allo stato detentivo, per escludere il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la condotta colposa abbia dato causa all’errore, con apporto determinante. La valutazione sulla sussistenza e sulla gravità della colpa, sinergicamente collegata all’errore, costituisce giudizio di merito non censurabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua, logica e non contraddittoria. La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti integra la condizione ostativa, soprattutto in contesti di criminalità associativa.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del giudice dell’udienza preliminare, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso; la pena veniva ridotta in appello ad anni quattro. A seguito di istanza di revisione, la condanna era stata revocata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con sentenza emessa in sede di rinvio.

Il ricorrente presentava quindi domanda di riparazione per errore giudiziario e per ingiusta sottoposizione a custodia cautelare. La Corte di appello rigettava la domanda, ravvisando una condotta gravemente colposa del richiedente, idonea a dare causa all’errore. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave e alla sua incidenza causale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra i due istituti, fondata sul diverso tenore letterale degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen.. Per l’ingiusta detenzione basta che la colpa grave abbia concorso a dare causa allo stato detentivo; per la riparazione per errore giudiziario occorre invece che la condotta colposa abbia dato causa all’errore. Il giudice della riparazione deve dunque apprezzare l’apporto determinante della condotta nella verificazione dell’evento.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva individuato la condotta gravemente colposa nella messa a disposizione dei locali dell’impresa del ricorrente perché vi si riunissero appartenenti a un sodalizio mafioso, nonché nella contiguità stabile con esponenti di spicco della consorteria, protrattasi anche dopo l’omicidio di uno di essi. Tali circostanze risultavano storicamente accertate anche nella sentenza di assoluzione intervenuta in revisione.

La Corte richiama il principio secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti può essere oggettivamente interpretata come indizio di complicità e integrare la colpa grave ostativa alla riparazione (Sez. IV n. 850 del 2021, Sez. IV n. 53361 del 2018, Sez. IV n. 9213 del 2010). Principio maturato proprio in relazione a misure cautelari applicate a indagati per reati associativi, dove gli intrecci tra sodali assumono valore altamente indiziario.

La Corte respinge poi il richiamo all’orientamento secondo cui la causa ostativa non opera quando l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata ab origine (Sez. Un. n. 32383 del 2010): il principio non è calato nel caso e il rilievo è aspecifico. Quanto all’assoluzione pronunciata applicando il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte ribadisce che il giudice della riparazione può attribuire ai medesimi fatti una diversa valutazione probatoria, poiché quel criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. IV n. 2145 del 2021, Sez. IV n. 34438 del 2019).

Il sindacato di legittimità resta limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico, senza estendersi alla valutazione dei fatti, riservata al merito. Il ricorso, ribadendo l’intervenuta assoluzione senza confrontarsi con l’art. 643 cod. proc. pen., è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *