Patrocinio a spese dello Stato (Cass. pen. Sez. IV n. 7499 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo che ricorra il difetto assoluto o apparente della stessa. Il vizio di motivazione apparente, ravvisabile quando l’apparato argomentativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, resta denunciabile anche in presenza di un ricorso limitato alla violazione di legge. Il difensore dell’imputato è autonomamente legittimato a proporre l’opposizione e il successivo ricorso, anche quale sostituto nominato da difensore non cassazionista. Il procedimento di ammissione al beneficio è privo di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali nel giudizio di opposizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine, con ordinanza del 21 febbraio 2023, ha respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativa a un procedimento penale. Il giudice aveva rilevato che l’istanza, depositata nel procedimento, non conteneva l’indicazione del reddito complessivo né quella dei componenti del nucleo familiare. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il travisamento della prova per omissione e la violazione della legge processuale, per non avere il Tribunale valutato la documentazione prodotta in sede di opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha in via preliminare affermato la legittimazione autonoma del difensore dell’imputato a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio, nonché ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ne consegue. Il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 30181 del 24/05/2004, è stato ribadito anche dopo le modifiche introdotte dal d. Igs. n. 150/2011, che ha rinviato, quanto al rito, al procedimento sommario di cognizione. Parimenti ammissibile è il ricorso proposto da avvocato iscritto nell’albo speciale, nominato quale sostituto da difensore non cassazionista.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione è proponibile solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, a meno del suo assoluto difetto. L’illogicità manifesta può essere denunciata solo attraverso il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., mentre resta deducibile il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Escluso il carattere apparente della motivazione, che si fonda su plurime ragioni, la Corte ha ritenuto il primo motivo proposto per motivi non consentiti. Il Tribunale aveva confermato l’inammissibilità dell’istanza perché priva della specifica indicazione del reddito e dei componenti del nucleo familiare, e aveva giudicato inidonea anche la documentazione prodotta in opposizione, in quanto non datata né sottoscritta. La Corte ha poi osservato che il motivo avversativo non offre il necessario confronto con le ragioni della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali anche nel giudizio di opposizione, richiamando Sez. IV n. 6529 del 09/01/2018. Tuttavia i giudici di merito avevano ritenuto quei documenti inidonei perché non datati né sottoscritti, e il ricorso non si è confrontato con tale ratio. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per aspecificità.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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