Patrocinio a spese dello Stato inammissibile senza redditi del nucleo familiare (Cass. pen. Sez. IV n. 7496 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che ometta la specifica determinazione del reddito complessivo e l’indicazione dei componenti della famiglia anagrafica è inammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e non può essere successivamente integrata. Il rapporto di convivenza familiare prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato di detenzione di uno dei componenti, che resta tenuto a indicare il reddito dei familiari conviventi. Ai fini della determinazione del limite di reddito rilevano anche i redditi non dichiarati o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo il calcolo effettuato secondo l’indicatore della situazione economica equivalente. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione è proponibile, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo il suo assoluto difetto.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, proponeva istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a un procedimento penale. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che il richiedente non aveva indicato il reddito complessivo, si era limitato ad allegare documentazione relativa all’ISEE e aveva affermato di essere l’unico componente del nucleo familiare in ragione dello stato detentivo.
Respinta l’opposizione dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, il ricorrente impugnava il provvedimento per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Sosteneva il divieto per il giudice di entrare nel merito dell’autocertificazione prodotta, potendo al più revocare il beneficio dopo i controlli dell’amministrazione finanziaria, e invocava gli artt. 96, comma 2 e 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, nonché l’art. 6, par. 3, lett. c), della Convenzione EDU e l’art. 3 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare, con riguardo all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il ricorso avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, a meno del suo assoluto difetto. Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto carente dei requisiti minimi di coerenza e completezza; nella specie la motivazione si fonda su plurime ragioni e non è apparente.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il rapporto di convivenza familiare, caratterizzato da legami stabili e duraturi, prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato di detenzione di uno dei componenti, il quale resta tenuto a indicare nell’istanza il reddito dei familiari conviventi (Sez. IV n. 46853 del 2023; Sez. IV n. 15715 del 2015). I giudici di merito hanno quindi correttamente rilevato la lacuna nella indicazione dei componenti della famiglia anagrafica.
Quanto alla specifica determinazione del reddito complessivo, la sua mancanza non consente al giudice alcuna valutazione. Il potere di cui all’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, volto a chiedere l’integrazione documentale a attestazione del dichiarato, non si spinge fino a invitare l’interessato a completare le parti mancanti dell’istanza e dell’autocertificazione (Sez. IV n. 29458 del 2020). L’istanza priva dell’indicazione dei redditi è dunque inammissibile e non può essere successivamente integrata. La valenza probatoria dell’autocertificazione, che preclude al giudice di entrare nel merito dell’attendibilità, presuppone una dichiarazione completa (Sez. IV n. 10512 del 2021).
La Corte ribadisce infine che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, non proposta (Sez. Un. n. 29541 del 2020). Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro tremila.
Nota della Redazione
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