Concorso in truffa per chi incassa profitto su carta o conto propri (Cass. pen. Sez. VII n. 24616 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra una chiara ipotesi di concorso nel delitto di truffa il contegno di chi si impossessa del profitto illecito, quando questo sia confluito su una carta di pagamento o su un conto corrente a sé intestato e attivato mediante un proprio documento personale, senza che vi sia stata alcuna denuncia di furto o smarrimento. Il giudice di legittimità non può sindacare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente, quando la sentenza di appello abbia risposto in modo congruo e logico ai rilievi difensivi. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda due ricorrenti, condannati in primo grado e in appello per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11 novembre 2025, ha confermato il giudizio di responsabilità.
Avverso quella decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e, per uno solo di essi, anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla qualificazione della condotta contestata. Il primo motivo del ricorso è dichiarato inammissibile perché avulso dal sindacato di legittimità: il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, riproponendo rilievi già sottoposti ai giudici di appello e da questi respinti con motivazione congrua e logica.
La Corte territoriale aveva confermato la responsabilità in linea con un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato nel provvedimento, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di concorso nel delitto di truffa nel contegno di chi, come accertato nel caso concreto, si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su una carta di pagamento a sé intestata e attivata mediante un proprio documento personale, di cui non vi era stata alcuna denuncia di furto o smarrimento. Il medesimo principio è ribadito con riferimento alla condotta dell’altro ricorrente, dove il profitto è confluito su un conto corrente parimenti a sé intestato.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. L’avverbio utilizzato dalla Corte d’appello — «positivamente» — non significa che il Tribunale avesse concesso le attenuanti, ma che si era espresso al riguardo e che il Collegio condivideva quella valutazione.
Il diniego risulta esente da vizi, poiché basato sui precedenti penali anche specifici dell’imputato. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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