Vizio percettivo sugli aumenti per aggravanti impone il rinvio sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. I n. 7508 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza di appello che, nel confermare la congruità della pena, indichi in modo espresso l’entità degli aumenti per le circostanze aggravanti in misura difforme da quella determinata in primo grado integra un vizio percettivo, che impone l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella rideterminazione della pena, ma deve rilevare l’obiettiva necessità di riesame del punto. Restano insindacabili, in sede di legittimità, la valutazione degli indizi ex art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ove ancorati agli indicatori dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di incendio doloso pluriaggravato, commesso all’interno dell’abitazione della persona offesa. La pena era stata determinata partendo da una base di tre anni di reclusione, con l’aggravante della destinazione ad abitazione, i motivi futili e la minorata difesa.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ribadendo la congruità della ricostruzione indiziaria e ritenendo corretta la commisurazione della pena. Il ricorso per cassazione ha censurato, tra l’altro, la determinazione del trattamento sanzionatorio, denunciando un errore percettivo nella indicazione degli aumenti per le aggravanti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo. La Corte di cassazione rileva un vizio percettivo evidente: la Corte di appello, nel ritenere congrua la pena, indica in modo espresso l’entità degli aumenti per le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa in complessivi tre mesi, laddove la loro incidenza reale, in rapporto a quanto affermato in primo grado, è pari a un anno.
Da ciò deriva una obiettiva necessità di riesame del punto, affidata al giudice del rinvio. L’annullamento, pertanto, è disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello.
Il primo motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianze già congruamente apprezzate in sede di merito. La Corte di appello ha dato conto senza vizi logici della attitudine indicativa di ciascun elemento indiziario, con piena aderenza al paradigma dell’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.: la anomala presenza dell’imputato in zona alle 4.30 del mattino, giustificata da un evento privo di traccia dimostrativa; l’assenza di altri passaggi di vetture in quel frangente; l’identità tra il capo di abbigliamento della sagoma ripresa e quello rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato.
Il secondo motivo è infondato. La ricostruzione del dissidio tra la persona offesa e l’imputato si basa essenzialmente sulla narrazione della prima, ma da ciò non deriva alcun vizio logico: non sono emerse ragioni di scarsa attendibilità della testimone, né la mancata denuncia di sporadiche molestie può fondare un giudizio di inattendibilità. Il narrato, convalidato dalla sequenza degli accadimenti, sostiene la qualificazione del movente nei termini della futilità.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce che le circostanze attenuanti atipiche postulano un substrato cognitivo e una adeguata motivazione, dovendosi valorizzare un aspetto del fatto o della personalità idoneo a imporre la mitigazione. Gli indicatori dell’art. 133 cod. pen. costituiscono il serbatoio delle ipotesi da valutare. Nel caso in esame non sono emersi fattori di mitigazione correlati a specifici elementi di fatto, sicché la motivazione del diniego non è meramente formale.
Il rigetto del ricorso in punto di responsabilità comporta la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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