Divieto di reiterazione e preclusione dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 14508 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il processo di emenda deve risultare significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento. L’omissione di attività riparatorie o il mancato adempimento delle obbligazioni civili assumono rilievo negativo ove si traducano in una ingiustificata indisponibilità del condannato, valutata alla luce della situazione concreta. La preclusione alla reiterazione della misura di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. opera soltanto qualora il delitto, espressivo della recidiva reiterata, sia stato commesso dopo la sperimentazione dell’affidamento, e non anche per i reati ad essa precedenti. L’erroneo richiamo a tale disposizione non comporta l’annullamento del provvedimento laddove il diniego della misura sia fondato su autonome e assorbenti ragioni di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un detenuto, condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il giudice dell’esecuzione fondava il diniego sulla gravità del fatto, sull’assenza di una revisione critica dello stesso e sul pericolo di recidiva, desunto anche dal mancato adempimento degli obblighi di assistenza familiare. Il Tribunale richiamava altresì il divieto di reiterazione del beneficio sancito dall’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., avendo il condannato già usufruito della misura in precedenza.
Avverso l’ordinanza, il ricorrente proponeva appello per cassazione, articolando tre motivi di doglianza concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale il secondo motivo di ricorso, concernente l’applicazione della preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen.. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale disposizione, che vieta la seconda concessione della misura, opera solo per i delitti commessi dopo la sperimentazione della stessa, in esecuzione di una pena irrogata per un reato connotato da recidiva reiterata. Nel caso di specie, il richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza non risultava conforme a tale principio, in quanto il reato era antecedente alla prima concessione dell’affidamento.
Nonostante l’errore, la Corte ha ritenuto che esso non fosse dirimente. Il Tribunale di sorveglianza non si era trincerato dietro una pronuncia di inammissibilità, ma aveva rigettato l’istanza nel merito, sulla base di una motivazione autonoma e autosufficiente che non dipendeva dall’applicazione della norma sulla preclusione. Il richiamo a tale disposizione assumeva, quindi, carattere meramente incidentale nel corpo della decisione.
Quanto al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito che l’ammissione all’affidamento in prova richiede che il processo rieducativo sia significativamente avviato, in un’ottica di prevenzione della recidiva. Ha inoltre precisato che il mancato risarcimento del danno o l’omissione di attività riparatorie configurano un elemento negativo solo se si traducono in una ingiustificata indisponibilità del condannato.
Nel caso concreto, il quadro delineato dal Tribunale era convergente nell’evidenziare una mancata evoluzione della personalità, documentata dalla resistenza a rivedere criticamente la condotta criminosa e dalla persistente sottrazione agli obblighi alimentari, nonostante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa. La Corte ha pertanto escluso i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciati, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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