Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e divieto di valutazione di infondatezza (Cass. pen. Sez. II n. 7693 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi solo quando questi non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, pecchino cioè di genericità interna all’atto o esterna al medesimo. Non può invece fondare l’inammissibilità sulla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non espressamente menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. È contraddittorio, e determina l’annullamento, il provvedimento che al contempo dichiari inammissibile l’appello per genericità delle ragioni e risponda nel merito ai motivi ritenuti inammissibili.
Il Fatto
Con ordinanza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza che lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 417 euro di multa per il reato di truffa. Il giudice territoriale riteneva l’impugnazione inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen., sotto il profilo della specificità estrinseca: gli argomenti del provvedimento impugnato avrebbero dovuto essere contrastati e l’atto di gravame avrebbe dovuto esporre le ragioni della diversa statuizione invocata.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. I due motivi di appello erano relativi, il primo, all’affermazione di responsabilità e, il secondo, all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con reati giudicati in altro processo, definito con sentenza divenuta irrevocabile. La difesa aveva censurato le argomentazioni del primo Giudice sulla responsabilità e aveva disatteso la richiesta subordinata di determinare la pena previo riconoscimento della continuazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Principio recepito dal legislatore, che con il decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen.
Nel contempo, la stessa sentenza Galtelli ha rimarcato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile. Il giudice d’appello non può quindi ricorrere alla speciale procedura dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
La Corte richiama anche la più recente giurisprudenza, secondo cui l’inammissibilità è possibile solo quando i motivi difettino di specificità, e non quando non siano ritenuti idonei a confutare l’apparato motivazionale. In tal senso è citata una pronuncia di legittimità in cui la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che al contempo aveva dichiarato inammissibile l’appello e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili.
Nel caso di specie il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore generale: la dichiarazione di inammissibilità non appare giustificata, risolvendosi in una valutazione sull’infondatezza delle doglianze. In punto di responsabilità erano state contestate l’affidabilità della individuazione fotografica e il ruolo attivo dell’imputato. Sul punto della continuazione, il primo Giudice aveva escluso l’unicità del disegno criminoso per la distanza temporale dei fatti, senza precisarne l’entità, e per la diversità delle utenze e dei documenti. La difesa aveva dedotto che la distanza cronologica non è l’unico elemento rilevante e che sussistevano numerosi elementi in comune tra le condotte. Tali deduzioni potevano essere ritenute infondate dal Giudice d’appello, ma erroneamente la Corte territoriale le ha ritenute prive di specificità.
Non è decorso il tempo necessario a prescrivere: il reato è stato consumato il 5 aprile 2017 ed è stata applicata la recidiva reiterata, cosicché, considerati i quattordici giorni di sospensione nel primo grado, la prescrizione maturerà il 19 aprile 2027. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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