Associazione mafiosa atipica e metodo mafioso immanente: no al ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 8563 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. di una nuova ed autonoma formazione criminale nata dall’unione di soggetti già appartenenti a mafie storiche, è necessario accertare se il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminali autonomi e distinti da quelli personali dei partecipi, abbia concretamente manifestato capacità di intimidazione, anche senza atti di violenza o minaccia, e abbia prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio di operatività. La forza intimidatrice può essere immanente all’associazione stessa e derivare dalla spendita della fama criminale dei sodali, già nota alla collettività di riferimento. In tema di impugnazioni cautelari, il controllo di legittimità non può sostituire l’apprezzamento del giudice di merito, né riesaminare la persuasività degli indizi. La riforma in senso sfavorevole all’indagato, in assenza di mutamenti del materiale probatorio, impone al tribunale un rafforzato onere motivazionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, investito dell’appello del Procuratore della Repubblica ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato come promotore ed organizzatore di un’associazione mafiosa operante in Lombardia.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: una questione di legittimità costituzionale dei termini di impugnazione e interrogatorio, un vizio processuale relativo alla mancata notifica del decreto di proroga delle indagini, l’erronea applicazione dell’art. 416-bis per difetto del vincolo associativo e del metodo mafioso, e infine il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità, richiamando le ordinanze della Consulta n. 126 del 1993 e n. 201 del 1996: i termini perentori brevi tutelano il soggetto impugnante, non ledono il diritto di difesa, e nel caso concreto il lungo tempo intercorso ha consentito alla difesa un adeguato studio degli atti.
Il primo motivo è generico: nel procedimento di riesame non vanno trasmessi gli atti a contenuto meramente processuale, tra cui il decreto di proroga delle indagini (Sez. F n. 34858 del 30.07.2015). La difesa deve attivarsi per ottenere una specifica attestazione; l’omessa notifica della richiesta di proroga non è causa di nullità né di inutilizzabilità (Sez. III n. 23953 del 12.05.2015).
Sul merito, la Corte ricorda i limiti del giudizio di legittimità sulla gravità indiziaria: non si sostituisce l’apprezzamento del giudice di merito. Il controllo verifica che la motivazione sia effettiva, non illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti (Sez. U n. 11 del 22.03.2000). L’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto (Sez. U n. 22471 del 26.02.2015).
Il parametro di qualificazione è fissato da Sez. VI n. 18125 del 22.10.2019: occorre accertare fama criminale autonoma, capacità di intimidazione concretamente manifestata e assoggettamento omertoso nel territorio. L’ordinanza impugnata resiste alle censure, avendo evidenziato le criticità della decisione del Gip, che aveva operato una valutazione frazionata degli indizi, trascurato le precedenti condanne e mal interpretato i contrasti interni come ostativi all’affectio societatis.
Il Tribunale ha fondato il vincolo associativo su incontri frequenti, apporto comune di capitali, cassa comune e consapevolezza delle condotte criminose; ha ritenuto la “mafiosità immanente” del sodalizio, capace di esternare una forza intimidatrice autonoma, sia pure derivante dal collegamento con le mafie di origine. La Corte conferma infine l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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