Inammissibili i ricorsi che non si confrontano con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32555 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. La valutazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità. Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile se motivato. Una motivazione specifica sulla determinazione della pena è richiesta solo se la sanzione è quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’11 novembre 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Teramo, condannando due imputati per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., all’art. 81 cod. pen. e all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con pene detentive e pecuniarie differenziate.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata prova dell’efficacia drogante e della quantità della sostanza oggetto delle conversazioni, nonché l’erroneo trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e riproducono censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione.

Quanto al primo motivo, la prova della responsabilità si fonda sui sequestri, sulle dichiarazioni e sui riconoscimenti fotografici resi dagli acquirenti, ritenuti attendibili perché effettuati nella quasi immediatezza dell’acquisto, oltre che sulle analisi tossicologiche sulla sostanza sequestrata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da manifesta illogicità (Sez. IV n. 2522 del 26.01.1996, Rv. 204957).

In tema di attenuanti generiche, la Corte territoriale ha motivatamente negato la prevalenza sull’aggravante della non occasionalità e sulla recidiva. Si tratta di motivazione che attinge il potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile salvo manifesta illogicità. La Corte d’appello ha inoltre evidenziato che le attenuanti erano state concesse in relazione al consenso prestato all’acquisizione di atti, aspetto della difesa tecnica, e il ricorrente nulla osserva sul punto, incorrendo nel vizio di genericità.

Infine, la Corte ha precisato che una motivazione specifica sui criteri di determinazione della pena è richiesta solo se la sanzione è quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media; è invece insindacabile la scelta, implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come nel caso di specie, secondo l’orientamento richiamato (Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243-01; Sez. IV n. 27959 del 18.06.2013, Rv. 258356-01; Sez. II n. 28852 del 08.05.2013, Rv. 256464-01; Sez. IV n. 21294 del 20.03.2013, Rv. 256197-01).

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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