Omessa motivazione sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 7699 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. A fronte di esplicita richiesta difensiva di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., formulata in sede di conclusioni e della quale si dia atto nell’epigrafe, la sentenza che ometta qualsivoglia considerazione, anche implicita, in proposito è affetta da assenza di motivazione e va annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, ha dichiarato l’imputata colpevole dei reati di cui agli artt. 731 e 650 cod. pen., ritenuta la continuazione e considerato più grave il secondo reato, condannandola alla pena di euro 300 di ammenda. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, la condannata, lamentando assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., riportata in sentenza come formulata in via subordinata in sede di conclusioni. Il ricorrente ha insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della fattispecie sostanziale invocata dalla difesa. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità non può risolversi in un apprezzamento sommario, ma esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.
Il parametro di riferimento è indicato dalla Corte nell’art. 133, primo comma, cod. pen., che impone di considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo. Sul punto la sentenza richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, che ha fissato tale criterio interpretativo.
Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che la difesa dell’imputata aveva formulato in sede di conclusioni esplicita richiesta di applicazione della causa di non punibilità, richiesta della quale lo stesso provvedimento impugnato dava atto nell’epigrafe. Ciò nonostante, la sentenza di merito ha omesso qualsivoglia considerazione, anche implicita, in proposito.
Tale omissione integra un difetto di motivazione che la Corte qualifica come assorbente: l’assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il dispositivo, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sassari in diversa persona fisica. La decisione è stata assunta in Roma il 18 dicembre 2024.
Nota della Redazione
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