Competenza in executivis del giudice di appello per unitarietà dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 20526 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., quando più provvedimenti irrevocabili siano stati emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nell’ipotesi di pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis si afferma, in forza del principio di unitarietà dell’esecuzione, anche rispetto ai coimputati la cui posizione sia stata confermata, ove la riforma sostanziale operata dal giudice del gravame consista nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze. La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere assoluto e inderogabile, con conseguente rilevabilità d’ufficio della nullità in ogni stato e grado del procedimento.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata dal condannato in relazione ai fatti giudicati da otto sentenze di condanna divenute irrevocabili, la più recente delle quali era stata pronunciata dal giudice di primo grado nel marzo 2018.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, eccependo l’incompetenza del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha rilevato che la sentenza ritenuta irrevocabile per ultima era stata riformata dalla Corte di appello, con conseguente spostamento della competenza esecutiva in capo al giudice del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, muovendo dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che individua nel giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo il titolare della competenza in executivis. La regola risponde all’esigenza di una determinazione unitaria della posizione esecutiva del condannato, per ragioni di economicità e razionalità del sistema.

Il Collegio ha qualificato la competenza del giudice dell’esecuzione come funzionale, assoluta e inderogabile. Da ciò discende la rilevabilità d’ufficio della nullità derivante dalla sua inosservanza in ogni stato e grado del procedimento, con richiamo a Sez. I n. 31946 del 2008 e Sez. I n. 24738 del 2008.

Passando al caso concreto, la Corte ha osservato che la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile per ultima, era stata riformata in appello per uno dei coimputati, con riconoscimento della continuazione esterna. Ha richiamato il secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al giudice di primo grado quando il gravame abbia confermato o riformato la sentenza in modo non sostanziale, limitatamente alla pena, alle misure di sicurezza e alle disposizioni civili, e altrimenti al giudice di appello.

Il principio è stato completato dal riferimento a Sez. I n. 48933 del 2019, secondo cui, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello va affermata, in forza del principio di unitarietà dell’esecuzione, non solo verso i coimputati la cui posizione sia stata sostanzialmente riformata, ma anche verso quelli la cui decisione sia stata confermata, pure quando la riforma consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione.

Ne è derivata l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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