Confisca di prevenzione e acquisti successivi alla pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. VI n. 7791 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge n. 575 del 1965 e ribadito dall’art. 10, comma terzo, d.lgs. n. 159 del 2011. Resta esclusa dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. La pericolosità sociale è presupposto e misura temporale della confisca: sono suscettibili di ablazione anche i beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità, purché il giudice dia atto di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni dalla provvista illecita. Tali indici devono essere tanto più rigorosi e univoci quanto maggiore è il tempo decorso.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva confermato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva disposto la confisca di alcuni immobili intestati ai figli e a terzi di un soggetto ritenuto pericoloso perché appartenente, sino al 2003, a un sodalizio di tipo mafioso.

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione deducendo la motivazione apparente del decreto e il difetto di corrispondenza cronologica tra il periodo di pericolosità accertata del proposto e la collocazione temporale degli acquisti immobiliari, avvenuti negli anni 2012-2014, a nove anni dalla cessazione della condotta partecipativa. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento del decreto limitatamente a due immobili, con rinvio per nuovo esame.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e perché propongono motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, oltre che manifestamente infondati. Ha ribadito che nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell’iter giustificativo, salvo che questo sia del tutto assente.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la pericolosità sociale è anche misura temporale dell’ambito applicativo della confisca: con riferimento alla pericolosità qualificata il giudice deve accertare se essa investa l’intero percorso esistenziale del proposto o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale. Ha evocato in proposito le Sezioni Unite n. 4880 del 2014.

La Corte ha poi richiamato il costante orientamento di legittimità per cui è legittima la confisca delle utilità acquisite in periodo successivo a quello di pericolosità, purché il giudice dia atto di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni dalla provvista illecita, tanto più rigorosi quanto maggiore è il tempo decorso, citando tra le altre Sez. VI n. 36421 del 2021.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il raccordo cronologico tra accumulazione illecita e reimpiego non si esaurisce nell’arco temporale della condotta associativa. In ragione delle documentate condizioni patrimoniali degli intestatari e del nucleo familiare, i giudici di merito hanno ritenuto radicalmente implausibile ogni ipotesi ricostruttiva diversa dalla derivazione illecita delle provviste.

Da ciò la Corte ha tratto la congruenza della motivazione e la superfluità dell’audizione delle persone indicate dalla difesa, nonché l’inammissibilità delle censure sulla provenienza lecita delle provviste, risolventisi in una sollecitazione a rinnovata valutazione degli elementi probatori. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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