Indebita ricezione di cellulare privo di SIM: integra il reato ex art. 391-ter c.p. (Cass. pen. Sez. VI n. 15016 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. l’indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM. L’idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito intrinseco della categoria degli apparecchi telefonici, senza che la norma richieda, quale elemento costitutivo della fattispecie, l’immediata capacità operativa dello strumento, la cui mancanza può rilevare esclusivamente sul diverso piano della offensività in concreto del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino condannava il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., per avere indebitamente ricevuto, in qualità di detenuto, due telefoni cellulari smartphone marca “MyPalmo”, privi di scheda SIM, inviatigli tramite un pacco. La Corte di appello di Napoli, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, assolveva la coimputata dal reato di cui al primo comma della medesima disposizione e confermava la condanna del ricorrente. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale, nel rigettare il ricorso, ha affrontato in primo luogo la questione della nullità della sentenza di primo grado per la mancata indicazione nel dispositivo della pena irrogata. Sul punto, la Corte ha ribadito che la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione non integra la nullità di cui all’art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., essendo sanabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., prevalendo il dispositivo di udienza.
Il nucleo centrale della decisione attiene all’interpretazione della locuzione “apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”. La Corte, superando il diverso orientamento espresso da Sez. 6, n. 25746 del 2025, ha affermato che la disgiuntiva “o” posta tra le due categorie di strumenti indica che l’idoneità alla comunicazione è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli “altri dispositivi”, essendo l’apparecchio telefonico per sua natura uno strumento comunicativo. Di conseguenza, il giudizio di conformità al tipo non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori, quali la scheda SIM, la batteria o il cavo di alimentazione.
La mancanza di questi elementi non esclude, infatti, le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, utilizzabili anche tramite eSIM, connessione Bluetooth a reti Wi-Fi o hotspot. L’intrinseca idoneità alla comunicazione, invece, esclusa solo in caso di rottura o difetto di elementi strutturali dell’hardware, attiene al diverso piano dell’offensività in concreto del fatto, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito.
La Corte ha altresì ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando come l’assoluzione della coimputata non spieghi alcun effetto sulla responsabilità del ricorrente, atteso che questi aveva ammesso i fatti e la disponibilità dei dispositivi era emersa dal controllo operato dalla Polizia penitenziaria alla sua presenza. Manifestamente infondato è stato infine ritenuto il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena, correttamente esclusi dalla Corte territoriale sulla base della gravità della condotta e della negativa personalità del condannato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 391-ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza