Restituzione in termini per mancata citazione dell’imputata e del difensore in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 13101 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo. Ne consegue la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di secondo grado. L’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell’udienza camerale non partecipata di cui all’art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione e scongiurare profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 13 ottobre 2023, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2024. Nel corso del giudizio di appello è stata difesa da un difensore revocato e non dal nuovo difensore di fiducia, nominato sin dal 23 luglio 2015 e già autore dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina.

La condannata ha presentato istanza di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha qualificato l’istanza come richiesta di remissione in termini e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ritiene fondata la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione di legittimità. In via preliminare, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui l’istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello va trattata con le formalità dell’art. 611 cod. proc. pen., e non con la procedura de plano.

Il riferimento è a Sez. I n. 14865 del 07/03/2024, Rv. 286243-01, ove si è chiarito che, ove fosse seguita la procedura ordinariamente prevista dall’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità.

Nel merito, la Corte richiama Sez. V ord. n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738-01, secondo cui integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputata e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo.

In quell’occasione, preso atto della declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. — perché la citazione dell’imputato per il giudizio di appello era stata erroneamente notificata presso un domiciliatario diverso da quello nominato — la Corte aveva disposto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di appello.

Sulla base di quanto rappresentato nella richiesta, trovano conferma nel provvedimento di trasmissione della Corte di appello, deve quindi disporsi la restituzione nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza di condanna in appello. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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