Ricorso inammissibile se ripropone doglianze di merito senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 7840 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con l’apparato motivazionale della decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., non essendo consentite censure che prefigurino una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione del fatto. Il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado costituisce fisiologica evenienza processuale e diviene patologico solo quando dissimuli la totale mancanza di motivazione su specifiche questioni. La questione di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data di deliberazione della sentenza impugnata. La graduazione della pena, il riconoscimento della recidiva e il diniego dei benefici di legge, sorretti da motivazione adeguata, sfuggono al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che, in riforma o conferma del giudizio di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, applicando la recidiva e negando i benefici di legge. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità; con il secondo lamenta carenza di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; con ulteriori motivi contesta l’eccessività della pena, l’applicazione della recidiva e la mancata concessione della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che lo stesso è privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. Il Collegio precisa che la mancanza di specificità non va apprezzata solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Quanto al rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, la Corte osserva che l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi del ricorso a tale tecnica, trattandosi di fisiologica evenienza processuale. Essa diviene patologica solo quando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in appello.
La Corte ribadisce poi che non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la stessa illogicità non manifesta della motivazione, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati attribuibili alle prove. Nel caso concreto, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive già riprodotte in questa sede, secondo il principio espresso da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione sull’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché la norma era già in vigore alla data di deliberazione della sentenza impugnata. La censura, inoltre, non risulta previamente dedotta come motivo di appello.
Infine, la Corte esclude il sindacato sulle doglianze relative all’eccessività della pena, all’applicazione della recidiva e al diniego della sospensione condizionale. Trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito, tali determinazioni sfuggono al controllo di legittimità quando sorrette da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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