Ricorso in cassazione sottoscritto personalmente dall’imputato: inammissibile senza difensore iscritto all’albo speciale (Cass. pen. Sez. 7 n. 1480 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte interessata. A seguito della modifica introdotta dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Tale regola si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017 e riguarda il ricorso avverso qualsiasi tipo di provvedimento. È irrilevante l’autenticazione della sottoscrizione ad opera di un legale, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte, senza supplire al requisito difensivo richiesto dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Marsala ad anni due e mesi cinque di reclusione, oltre multa, per i reati di cui agli artt. 56, 99, comma 4, 624 e 625 nn. 2, 7 e 7-bis cod. pen. e per la contestazione relativa all’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato aveva proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Cassazione.
Richiamato il disposto dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017, la Corte ha ricordato che l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017 ed è riferita al ricorso proposto avverso qualunque tipo di provvedimento.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la parte non può proporre direttamente il ricorso e che non rileva l’eventuale autenticazione della sottoscrizione operata da un legale. L’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attribuisce a tale attività soltanto la funzione di attestare la genuinità della firma e la sua riconducibilità all’interessato, senza incidere sulla natura personale dell’atto impugnatorio. La Corte ha richiamato, sul punto, i precedenti delle Sezioni Sesta e Quinta, che hanno costantemente affermato l’inammissibilità del ricorso sottoscritto personalmente.
All’esito, la Corte ha dichiarato l’atto inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 39 c.p.p. – Concorso di astensione e di ricusazione
- Art. 613 c.p.p. – Difensori