Sospensione dall’albo “a qualsiasi titolo” integra l’esercizio abusivo della professione (Cass. pen. Sez. II n. 3785 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di esercizio abusivo della professione l’attività professionale svolta dall’avvocato durante il periodo di sospensione dall’albo, a prescindere dalla causa che ha determinato la sospensione, ivi inclusa quella conseguente all’inadempimento nel pagamento dei contributi alla Cassa forense. La sospensione, da qualunque causa generata, esclude temporaneamente l’abilitazione professionale e rende “abusivo” l’esercizio della professione. Non è necessario, pertanto, che la sospensione derivi da un provvedimento disciplinare. In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile non richiedono obbligatoriamente riscontri esterni, potendo essere poste da sole a fondamento della responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto.

Il Fatto

Un Avvocato era stato condannato per truffa e esercizio abusivo della professione per avere simulato la predisposizione di ricorsi depositati presso la Commissione tributaria, comunicato al proprio assistito notizie false sull’esito dei giudizi e omesso di comunicargli la sospensione dall’esercizio della professione, così inducendolo a corrispondergli oltre sessantottomila euro a titolo di onorari.

La Corte d’appello di Roma, dichiarati estinti per prescrizione i reati consumati fino al maggio 2017, aveva confermato la condanna per i reati di truffa e di esercizio abusivo della professione consumati fino al 23 maggio 2019. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo i motivi di doglianza. In primo luogo, ha ritenuto che la censura sulla valutazione della testimonianza della persona offesa non superasse la soglia di ammissibilità, in quanto volta a una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa della prova testimoniale.

Sul punto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012 e ha chiarito che le dichiarazioni della persona offesa, anche quando questa si sia costituita parte civile, non sono soggette alla regola di valutazione di cui all’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen., che riguarda i soli dichiaranti “coinvolti nel fatto”. La costituzione di parte civile non attenua il valore probatorio, ma richiede un controllo di attendibilità particolarmente penetrante. La verifica dell’attendibilità estrinseca attraverso riscontri è meramente “opportuna” e non “necessaria”, rimanendo una questione di fatto demandata al giudice di merito e non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni.

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione coerente con tali parametri, valorizzando la linearità e la circostanzialità delle dichiarazioni e la decisiva conferma esterna rinvenuta nella condotta dell’imputato, il quale aveva prodotto un falso documento per ottenere il rimborso di somme, dimostrando la sua consuetudine ad attestare falsamente lo svolgimento dell’attività forense.

Con riferimento al delitto di esercizio abusivo della professione, la Corte ha affermato che per la sua integrazione non è necessario che la sospensione dall’esercizio della professione disposta dal Consiglio dell’Ordine sia conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente una sospensione “a qualsiasi titolo”, compresa quella derivante dall’inadempimento nel pagamento delle somme dovute alla Cassa degli avvocati. La sospensione, da qualunque causa generata, esclude l’abilitazione alla professione e rende “abusivo” l’esercizio della professione. Pertanto, essendo la sospensione risalente al 2 marzo 2016, tutti i rapporti successivi intrattenuti fraudolentemente sulla base di un’abilitazione inesistente integravano il reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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