Querela non contestata in appello: eccezione inammissibile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 7877 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è proponibile in cassazione il motivo con cui si eccepisce per la prima volta la mancanza di una valida condizione di procedibilità, quando la questione non sia stata dedotta nei motivi di appello. La censura investe un «punto della decisione» che ha acquistato autorità di giudicato in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum. L’eccezione, comportando accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito, è preclusa se non richiesta tempestivamente nei gradi precedenti. Il controllo di legittimità resta estraneo a una rilettura del materiale probatorio e all’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e in appello, per il reato di truffa. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 03.05.2024, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 27 Cost. con vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e all’attendibilità della persona offesa; e la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, per essere la querela stata proposta da soggetto non legittimato.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è aspecifico, perché reitera doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove già esaminate in appello, ed è articolato esclusivamente in fatto. Resta estraneo ai poteri della Corte di cassazione rileggere gli elementi probatori o adottare autonomi parametri di valutazione.
La Corte rileva che i giudici di appello hanno indicato una pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del primo giudice come è fisiologico in presenza di una doppia conforme. La ricostruzione si fonda su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Anche la versione della persona offesa è stata valutata in maniera logica e congrua.
Il secondo motivo è inammissibile perché introduce una doglianza non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In sede di gravame era stata eccepita soltanto la tardività della querela, non la circostanza, dedotta per la prima volta in cassazione, secondo cui la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato.
La Corte ribadisce che non sono proponibili in cassazione motivi con cui si sollevano per la prima volta questioni che, non essendo state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi dell’impugnazione. Tali censure hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum, richiamando Sez. 1 n. 2378 del 14/11/1983 e Sez. 4 n. 17891 del 30/03/2022.
La mancanza di valida querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e preclusi nei gradi successivi se non richiesti tempestivamente, secondo Sez. 3 n. 39188 del 14/10/2010 e Sez. 5 n. 2903 del 22/09/2023, dep. 2024. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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