Ricorso per saltum con vizio di motivazione convertito in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 27228 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato, che sia appellabile ai sensi dell’art. 443 cod. proc. pen., deve essere qualificato come ricorso per saltum. Ove il ricorso contenga anche la censura di vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., esso non è proponibile per saltum e va convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla corte di appello. Ai fini del riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, relativi all’azione e all’oggetto materiale del reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltagirone, all’esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato il reato originariamente contestato ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma della stessa disposizione, ritenuta in continuazione con la condotta di resistenza a pubblico ufficiale, e ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale riqualificato il fatto con motivazione meramente apparente, fondata sul solo dato ponderale della sostanza sequestrata e priva di una valutazione complessiva dell’offensività.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto rilevato che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale era appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 443 cod. proc. pen. Ne consegue che l’impugnazione proposta, formalmente qualificata come ricorso, deve essere considerata un ricorso per saltum.

Passando all’esame del merito, la Corte ha richiamato il criterio di valutazione dell’ipotesi di lieve entità: il giudice deve considerare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all’azione — mezzi, modalità e circostanze — sia quelli concernenti l’oggetto materiale, ossia quantità e qualità delle sostanze stupefacenti. Non assumono, di per sé, valore preclusivo né l’eterogeneità delle sostanze né le modalità organizzate della condotta, rilevando tali elementi solo quando siano indicativi di una significativa potenzialità offensiva, come affermato da Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017.

Nel caso concreto il ricorrente ha censurato la valutazione operata dal Tribunale, deducendo che la riqualificazione si sarebbe fondata sul solo dato ponderale, senza considerare altri indici quali le modalità di rinvenimento dello stupefacente, la presenza di dosi già confezionate e pronte per lo smercio, il possesso di una rilevante somma in contanti e le modalità consapevoli di occultamento.

Con tale prospettazione, tuttavia, il ricorrente ha censurato la valutazione del Tribunale e ha denunciato vizi della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso per cassazione che includa anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum, la Corte — richiamando Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018 e Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007 — ha qualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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