Tenuità del fatto esclusa per guida in stato di ebbrezza e incidente (Cass. pen. Sez. VII n. 5377 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è configurabile in favore del conducente che si ponga alla guida in stato di ebbrezza e cagioni un incidente stradale. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Assume rilievo decisivo la pericolosità oggettiva della condotta, desumibile dall’elevato tasso alcolemico, a prescindere dal fatto che non siano derivati danni alle persone.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale monocratico di Castrovillari, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, cod. strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e disponendo la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà nonché la manifesta illogicità della motivazione, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente ha poi depositato memoria, insistendo per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016 (Tushaj, Rv. 266590), secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo.

I giudici di merito avevano ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, risultando l’offesa al bene giuridico tutelato tutt’altro che lieve e anzi particolarmente grave, in considerazione dell’elevato tasso alcolemico riscontrato e del corrispondente pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità, derivato dall’aver l’imputato provocato un incidente stradale ponendosi alla guida in condizioni psicofisiche profondamente alterate.

La disciplina dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata quindi ritenuta non applicabile al caso dell’incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza, per la pericolosità oggettiva della condotta, a prescindere dalla circostanza che non abbiano fatto seguito danni alle persone.

All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in considerazione del palese carattere dilatorio del ricorso e dei rilevati profili di infondatezza delle doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *