Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 8142 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, traducendosi in una critica solo apparente alla sentenza impugnata. La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ha carattere oggettivo e non si esaurisce nel valore intrinseco della cosa sottratta: il giudice deve valutare il pregiudizio complessivo arrecato alla persona offesa, compresi i danni ulteriori alla res direttamente ricollegabili al reato. Il riconoscimento della lievità presuppone che il danno sia lievissimo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 15/04/2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni nei confronti dell’imputato per i reati di furto e danneggiamento. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’uno lamentava vizi di motivazione in ordine alla attribuzione del fatto, l’altro la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del fatto.
La Corte di merito aveva risposto a entrambe le censure, ritenendo attendibili e specifiche le dichiarazioni testimoniali e negando i presupposti dell’attenuante, avuto riguardo al valore della refurtiva e ai danni cagionati all’autovettura.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta anzitutto il primo motivo, che censura la motivazione sulla commissione del fatto da parte dell’imputato. La Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che i motivi di ricorso si risolvono in una reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Essi pertanto non sono specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di svolgere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il secondo motivo — che invoca la violazione di legge con riguardo all’art. 62, n. 4, cod. pen. — è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’attenuante in esame ha carattere oggettivo: nel vagliarne l’applicabilità il giudice non deve limitarsi al valore in sé della cosa sottratta, ma considerare il pregiudizio complessivo arrecato con l’azione criminosa, valutando anche i danni ulteriori subiti dalla persona offesa, ove direttamente ricollegabili al reato.
La Corte richiama sul punto un articolato quadro di precedenti: Sez. 4 n. 6635 del 19.01.2017 e Sez. 4 n. 8530 del 13.02.2015, i quali enunciano che il danno derivante da reato, per giustificare la mitigazione della pena, deve essere lievissimo; Sez. 5 n. 7738 del 04.02.2015; e, in tema di ricettazione, Sez. Un. n. 35535 del 12.07.2007. Viene inoltre richiamata, sul carattere apparente dei motivi, Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019, insieme a Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. 6 n. 20377 dell’11.03.2009.
La Corte rileva poi che il giudice di appello si è allineato a tali principi, negando i presupposti dell’attenuante alla luce del valore della refurtiva — composta di telefono, portamonete e documenti — e dei danni cagionati all’autovettura. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.