Attenuanti generiche e sospensione condizionale: motivazione implicita nella mitigazione della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 5876 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può ritenersi implicitamente motivata quando il giudice di merito determini la pena in misura prossima al minimo edittale, perché la mitigazione del trattamento sanzionatorio esprime già la valutazione di minore gravità del fatto. Non è richiesta, in tal caso, una specifica e analitica giustificazione del diniego, essendo la scelta dosimetrica idonea a dare conto della complessiva valutazione degli elementi ex art. 62-bis cod. pen. Allo stesso modo, l’esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorata all’assenza delle condizioni di legge, integra motivazione esente da vizi logici o giuridici.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 19 gennaio 2024, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Prato del 5 marzo 2018, rideterminando in senso più favorevole la pena inflitta a due imputati, riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto in materia di smaltimento illecito di rifiuti.

Avverso la sentenza di appello i due prevenuti proponevano distinti ricorsi per cassazione. Il primo lamentava vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Il secondo deduceva, con un primo motivo, il vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale e, con un secondo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della sufficienza della motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando il giudice di merito abbia comunque ridotto la pena in misura prossima al minimo edittale. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la Corte territoriale aveva mitigato il trattamento sanzionatorio in ragione della scarsa pericolosità dei rifiuti smaltiti, ancorché per un lungo lasso di tempo.

Da tale rilievo i giudici di legittimità traggono la conseguenza che la motivazione implicita sul diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi sussistente. La riduzione della pena, argomentata su elementi sostanziali, vale di per sé a esprimere la valutazione di minore gravità del fatto e assorbe la spiegazione del perché le attenuanti non siano state riconosciute. Il ricorso che censura il difetto di motivazione su tale punto risulta perciò manifestamente infondato.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte rileva che il giudice di appello ha escluso il beneficio con motivazione esente da vizi logici o giuridici, avendo accertato la mancanza delle condizioni di legge. La doglianza sul punto è quindi manifestamente infondata. Per le attenuanti generiche vale il medesimo ragionamento svolto per l’altro ricorrente: la loro mancata concessione risulta implicitamente motivata dalla rilevante mitigazione della pena, tale da ricondurla pienamente ad equità.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili. Da tale declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude invece la liquidazione delle spese di giustizia in favore della parte civile, per l’irrilevanza del suo sostanziale apporto alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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