Giudice esecuzione non può concedere sospensione condizionale su pena ridotta ex 442 (Cass. pen. Sez. I n. 32955 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena al condannato nei cui confronti, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, la pena sia stata ridotta di un sesto a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti dell’art. 163 cod. pen., quando risulti che il beneficio non fu riconosciuto in sede di cognizione a cagione della sola misura della pena inflitta. Il potere surrogatorio non si estende, invece, al caso in cui la concedibilità sia stata in quella sede espressamente esclusa a seguito di prognosi negativa, ex art. 164, primo comma, cod. pen., sulla futura astensione dalla commissione di nuovi reati: quella valutazione di merito, una volta divenuta definitiva, non è rimeditabile in executivis.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere la sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza di condanna. Il Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando che la pena, cumulata con i precedenti giudicati, non superava la soglia dei due anni di reclusione, ma che il beneficio era stato escluso per ragioni di merito, e che la riduzione di un sesto conseguente alla mancata proposizione dell’appello non incideva su quelle ragioni.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 133 e 164 cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Sosteneva che la volontà di collaborare con la giustizia e la rideterminazione della pena consentissero al giudice dell’esecuzione di riesaminare la concessione del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza Corte cost. n. 208 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assetto normativo nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione della pena nei casi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge.
Il potere surrogatorio del giudice dell’esecuzione presuppone, secondo la ratio della declaratoria, che in sede di cognizione l’unico e determinante motivo della mancata applicazione del beneficio sia stata la misura della pena, operante come limite e sbarramento a una valutazione di merito. Solo in tal caso non vi è vulnus al giudicato, potendo il giudizio prognostico non compiuto essere svolto in executivis, anche alla luce di elementi sintomatici sopravvenuti.
I poteri si espandono dunque nella sola misura in cui, rimosso l’ostacolo normativo, risulti che il mancato riconoscimento del beneficio fosse realmente il prodotto di quell’ostacolo: evenienza che ricorre ogniqualvolta, a fronte di pene eccedenti i limiti dell’art. 163 cod. pen., la decisione di condanna sia rimasta silente in argomento.
Ove invece il giudice di cognizione abbia effettuato una prognosi di merito e questa sia stata di segno negativo, non vi è spazio per alcuna rimeditazione in sede esecutiva. L’intervento del giudice dell’esecuzione si giustifica soltanto in funzione recuperatoria di una decisione che in cognizione non si sia potuta assumere, e non può estendersi alla rivalutazione della prognosi di non recidiva già espressamente trattata e risolta con decisione irrevocabile. Nel caso concreto il giudizio prognostico ex art. 164, primo comma, cod. pen. era stato compiuto con esito sfavorevole ed era divenuto definitivo anche su quel punto: ne derivano l’inconferenza delle obiezioni sui poteri istruttori e l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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