Amministratore di fatto risponde dell’omessa dichiarazione anche dopo la cessazione della carica (Cass. pen. Sez. III n. 8266 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette o dell’IVA, l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e dunque nelle condizioni di compiere l’azione doverosa. La cessazione formale della carica di rappresentante legale non esclude la responsabilità quando la gestione effettiva dell’impresa sia stata comunque mantenuta. L’amministratore di diritto, quale mero prestanome, risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, sempre che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Il motivo di ricorso che riproponga le doglianze già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, applicando le pene accessorie e concedendo la sospensione condizionale della pena principale e di quelle accessorie. La Corte di appello, su impugnazione dell’imputato e del Procuratore generale, aveva disposto nei suoi confronti la confisca diretta della somma di euro 53.691,00 e, ove non possibile, la confisca per equivalente, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che la rappresentanza legale dell’associazione fosse nel frattempo transitata ad altro soggetto, unico obbligato alla presentazione della dichiarazione, e che egli non rivestisse più alcun ruolo nella compagine.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione, che viene respinta. Il momento consumativo del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 — ricavato dall’art. 5, comma 2 — è individuato nella scadenza del termine di novanta giorni decorrente dal termine finale previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l’anno di imposta 2013 il termine scadeva il 30/09/2014, sicché il reato si è perfezionato il 30/12/2014.

Da tale data decorre il termine decennale di prescrizione, che sarebbe maturato solo il 30/12/2024, con esclusione del maturarsi del termine ordinario di otto anni per effetto degli atti interruttivi intervenuti in data anteriore: il deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero e l’emissione del successivo decreto che dispone il giudizio. Il motivo, peraltro, viene dichiarato inammissibile per genericità, perché reitera doglianze già svolte in appello senza il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva che, pur avendo il ricorrente rivestito la carica di legale rappresentante sino a una certa data dell’anno di imposta contestato — nel quale aveva posto in essere numerose operazioni commerciali, desunte da fatture tutte da lui sottoscritte, per un imponibile e una imposta di rilevo — la gestione effettiva dell’impresa era stata da costui mantenuta anche nel periodo successivo, senza ottemperare alla presentazione della dichiarazione fiscale e conseguendo così il corrispondente risparmio d’imposta.

I giudici di merito avevano accertato che il ruolo di dominus dell’associazione sportiva era rimasto in capo al ricorrente anche dopo la cessazione della carica formale: era stato lui a promuovere la nuova gestione con il subentro di altro rappresentante legale, il progetto era naufragato per il mancato conseguimento dell’autorizzazione sanitaria, il nuovo rappresentante e i soci si erano disinteressati della gestione e il ricorrente aveva rassicurato i soci assumendosi la responsabilità di quanto occorso.

La conclusione è coerente con l’orientamento per cui l’amministratore di fatto risponde quale autore principale del reato, mentre l’amministratore di diritto, mero prestanome, concorre per omesso impedimento dell’evento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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