Deposito telematico fuori orario e decorrenza termine trasmissione atti al riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 27582 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame cautelare, il deposito telematico dell’atto di gravame effettuato oltre l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio produce i suoi effetti dalla data della prima apertura immediatamente successiva, ai sensi dell’art. 172, comma 6-ter, cod. proc. pen. Il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, previsto a pena di inefficacia della misura dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., decorre pertanto da tale presa in carico e si computa secondo la regola generale dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., senza tener conto del giorno iniziale. Il principio di salvaguardia del c.d. rischio tecnologico, affermato con riguardo al termine finale di deposito degli atti difensivi, non è estensibile a ogni ipotesi di deposito da cui decorrano termini processuali.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari di Roma applicava la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, respingeva l’istanza difensiva.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. e degli artt. 172, commi 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione. Il gravame era stato depositato a mezzo del portale del processo telematico il 9 febbraio 2026, alle ore 11.42, mentre gli atti erano stati trasmessi dalla Procura al Tribunale del riesame solo il 16 febbraio 2026, oltre il termine previsto dalla norma. Il Tribunale aveva computato il deposito dal giorno successivo, in ragione dell’orario di chiusura al pubblico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del momento perfezionativo del deposito telematico di un atto processuale. Il difensore aveva invocato il precedente secondo cui, in caso di disallineamento tra invio dell’atto e generazione della ricevuta, rileva il momento dell’inserimento nel portale (Sez. II n. 47737 del 10.12.2024, Zhang), per allocare il rischio tecnologico in capo all’Amministrazione e non alla parte.
Il richiamo è giudicato non pertinente. Quel principio riguarda il termine finale di deposito degli atti difensivi e la tutela dell’affidamento della difesa tempestivamente attivatasi; da esso non può trarsi una regola generale valevole per ogni deposito da cui decorrano termini processuali.
Con il processo penale telematico, disciplinato dall’art. 111-bis cod. proc. pen., il deposito avviene senza accesso alla cancelleria. Il comma 6-bis dell’art. 172 cod. proc. pen. consente il deposito sino alla mezzanotte del giorno di scadenza; il successivo comma 6-ter stabilisce che i termini decorrenti dal deposito telematico effettuato fuori dall’orario di ufficio si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva, perché solo allora la cancelleria può “lavorare” l’atto.
Nel caso di specie il termine dei cinque giorni non attiene alla tempestività dell’impugnazione, ma alla trasmissione degli atti da un’autorità all’altra, funzionale alla piena conoscenza degli atti posti a base della misura. Non può ipotizzarsi un affidamento dell’indagato alla caducazione della misura quando, al momento dell’accettazione, l’ufficio non aveva ancora materialmente conoscenza dell’atto.
La Corte ribadisce infine che il termine dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non deroga alla regola dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui dies a quo non computatur in termine (Sez. IV n. 7024 dell’08.11.2022, Pmt; Sez. II n. 10505 del 25.01.2012, Pezone). Il principio è già stato affermato, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, da Sez. VI n. 8599 del 02.12.2021, Conforti: il termine decorre dalla presa in carico da parte della cancelleria. Il deposito del 9 febbraio è stato quindi correttamente accettato con effetto dal 10 febbraio; il termine è decorso dall’11 ed è scaduto il 15, prorogato al 16 febbraio, giorno di effettiva messa a disposizione degli atti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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