Convalida dell’arresto: controllo di ragionevolezza ex ante sulla quasi flagranza (Cass. pen. Sez. V n. 8368 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti formali e delle condizioni di legittimità dell’atto di polizia giudiziaria con un giudizio collocato ex ante, assumendo come riferimento la situazione conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto e non gli elementi acquisiti successivamente. Il controllo del giudice della convalida è di mera ragionevolezza: esso non si estende alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari né all’affermazione di responsabilità, valutazioni riservate ad altre fasi. È legittimo l’arresto in quasi flagranza quando la polizia giudiziaria abbia percepito in modo immediato e autonomo le tracce del reato e il loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
Il Fatto
Il Tribunale di Cassino, all’esito dell’udienza di convalida, non convalidava l’arresto di due indagati operato in quasi flagranza per il delitto di rissa aggravata ai sensi dell’art. 588, secondo comma, cod. pen. Il giudice riteneva insussistente lo stato di flagranza, perché le tracce del reato erano, al momento dell’atto di polizia giudiziaria, intrinsecamente equivoche e implicavano apprezzamenti incompatibili con la semplice constatazione: l’individuazione degli indagati era avvenuta solo all’esito del riconoscimento fotografico e, dunque, di atti di indagine.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, deducendo vizi della motivazione sulla sussistenza dello stato di quasi flagranza. Il ricorrente valorizzava due elementi: l’operante di polizia giudiziaria addetto alla centrale operativa aveva osservato, attraverso le immagini della telecamera di videosorveglianza, i momenti della rissa mentre i fatti si svolgevano; poco dopo, i due indagati si erano presentati in caserma ed erano stati riconosciuti come partecipanti dal medesimo operante.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e richiama il pluriennale insegnamento nomofilattico secondo cui, in sede di convalida, il giudice valuta unicamente gli elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con verifica ex ante, tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria o conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto. Le indagini o informazioni acquisite successivamente restano pienamente utilizzabili per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis. Il collegio cita, tra le altre, Sez. 3 n. 15137 del 15.02.2019 e Sez. 3 n. 37861 del 17.06.2014.
Con riferimento all’arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida compie un controllo, oltre che dei presupposti formali, anche delle condizioni di legittimità previste dall’art. 381 cod. proc. pen. Tale controllo è però limitato a una verifica di mera ragionevolezza: il giudice si pone nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto e verifica se, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, la scelta resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto. Il controllo non si estende alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari né ai presupposti della responsabilità, e non consente di sostituire al giudizio ragionevolmente fondato della polizia giudiziaria una differente valutazione. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Sez. 6 n. 7470 del 26.01.2017 e Sez. 1 n. 15296 del 04.04.2006.
Il collegio distingue poi l’ipotesi dell’arresto illegittimo, operato quando l’individuazione del responsabile avvenga in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell’assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall’art. 382 cod. proc. pen., dal caso in cui ricorra la immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. In questa seconda ipotesi la condizione di quasi flagranza deve ritenersi sussistente. Sul punto sono richiamate Sez. 4 n. 36169 del 22.09.2021 e Sez. Un. n. 39131 del 24.11.2015.
A tale ultima situazione la Corte ricondotto il caso in esame: l’arresto era stato eseguito sulla base dell’osservazione in diretta della rissa attraverso la videosorveglianza e della presentazione dei due indagati in caserma pochi minuti dopo, riconosciuti immediatamente dallo stesso operante. Elementi da soli sufficientemente univoci della commissione del delitto poco prima verificatosi, a prescindere dalle successive indagini. La valutazione del Tribunale, trascurando le considerazioni del verbale di arresto, si era concentrata sugli elementi acquisiti successivamente, senza dare conto dell’irragionevolezza della opposta valutazione della polizia giudiziaria.
Il ricorso è quindi accolto per l’erroneità dei criteri di accertamento della legittimità dell’arresto in flagranza utilizzati dal giudice di merito. L’annullamento è disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, trattandosi di ricorso che ha a oggetto la rivisitazione di una fase ormai esaurita, finalizzato alla sola verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria.
Nota della Redazione
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