Complessità del dibattimento e sospensione dei termini di custodia cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 7754 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento, il giudizio previsto dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. ha natura prognostica e va formulato con riguardo all’attività da compiere nel dibattimento, non a quella già espletata. La causa di sospensione ha carattere obiettivo e unitario: è adeguatamente motivata l’ordinanza che richiama il numero degli imputati, delle imputazioni e dei difensori, la qualità e la natura delle questioni, la mole del materiale intercettivo, i tempi dell’istruttoria e i carichi di lavoro dell’ufficio, compresa la contingente carenza di organico. L’accertamento così compiuto è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non generica, restando escluso il contrasto con gli artt. 111, comma 2, Cost. e 6, par. 2, CEDU.
Il Fatto
Il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 18.09.2024, aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. L’imputato propose appello cautelare e il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 15.10.2024, lo respinse.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducendo la violazione dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 6, par. 2, CEDU. Sostiene la difesa che l’ordinanza non avrebbe individuato specifiche attività da compiere idonee a integrare le esigenze insuperabili richieste dalla norma, limitandosi a richiamare elementi ordinariamente presenti nei processi di criminalità organizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Il punto di partenza è la natura del giudizio di complessità: esso è prognostico e non riguarda l’attività già esaurita, ma quella ancora da svolgere nel dibattimento. Su questa base la Corte richiama un orientamento consolidato (Sez. I n. 16848 del 2024; Sez. III n. 28663 del 2015; Sez. II n. 23872 del 2014; Sez. II n. 36638 del 2013), secondo cui il relativo accertamento fattuale è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata.
La Corte ribadisce che la causa di sospensione ha natura obiettiva e unitaria: è sufficiente che il giudice richiami il numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché la qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. IV n. 17576 del 2004; Sez. V n. 14439 del 2024). Nel caso concreto il Tribunale ha indicato l’elevato numero di imputati, le molteplici e articolate vicende contestate, il numero significativo di testimoni da escutere e di imputati da esaminare, la necessità di valutare i collegamenti tra gli imputati e la mole di materiale intercettivo. Ha inoltre richiamato l’esigenza di calendarizzare l’istruttoria, la carenza di organico, i concomitanti impegni del collegio e gli eventuali impegni dei difensori. Tale percorso è stato ritenuto congruo ed esaustivo, privo di formule generiche o di stile.
La Corte conferma così il principio secondo cui la valutazione della complessità attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, ai carichi di lavoro — compresa la contingente situazione dell’ufficio giudiziario — e ai tempi occorrenti per approfondire la posizione di ciascun imputato, esaminare i testi ed espletare i mezzi istruttori, al fine di verificare se ricorra una situazione oggettiva che impedisca la sollecita definizione del giudizio (Sez. IV n. 20784 del 2024; Sez. II n. 3155 del 2022; Sez. I n. 3423 del 2009).
Quanto ai profili di legittimità costituzionale e convenzionale, la Corte osserva che i limiti massimi della custodia restano prefissati per legge e che le proroghe non sono ad libitum del magistrato, ma subordinate a precisi presupposti: il prolungamento della detenzione conserva natura cautelare e non si trasforma in espiazione anticipata della pena (Sez. Un. n. 20 del 1991). Richiama inoltre Corte cost. n. 204 del 2012, secondo cui la concreta dinamica del processo e le iniziative probatorie delle parti non determinano alcun vulnus costituzionale, in un sistema caratterizzato dai termini finali complessivi come limite massimo insuperabile.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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