Revisione: l’ammissibilità non può anticipare il merito nel contraddittorio (Cass. pen. Sez. V n. 8370 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, il giudizio si articola in una fase rescindente, di valutazione de plano dell’ammissibilità dell’istanza, e in una fase rescissoria, di merito. Quando la richiesta si fonda sulla prospettata inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il controllo di ammissibilità ha per oggetto la verifica della irrevocabilità della sentenza invocata e la mera pertinenza di essa rispetto ai fatti oggetto del giudizio di condanna. Accertata la pertinenza, ogni ulteriore valutazione sui contenuti della decisione antagonista e sulla tenuta della sentenza di condanna va compiuta nel contraddittorio delle parti. L’esame nel merito condotto de plano espropria l’istante della garanzia del contraddittorio e integra violazione dell’art. 634 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza di revisione avverso un decreto penale di condanna emesso per il reato di cui agli artt. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 483 cod. pen., in relazione a una dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva. A sostegno deduce l’inconciliabilità con una sentenza di assoluzione, pronunciata in altro procedimento, per fatti analoghi coperti dallo stesso DURC.

La Corte d’appello dichiara l’istanza inammissibile, ritenendo il documento privo di rilevanza rispetto alla condotta contestata e valorizzando un diverso DURC negativo. Il ricorrente censura il provvedimento per inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia anticipato il merito in assenza di contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso. Il Collegio ricostruisce la struttura del processo di revisione, distinguendo la fase rescindente, di valutazione de plano dell’ammissibilità, dalla fase rescissoria, di merito. La prima verifica che l’istanza sia proposta nei casi di legge e non sia manifestamente infondata; solo la seconda valuta la fondatezza della prospettazione difensiva.

Su questa premessa la Corte individua il perimetro del controllo di ammissibilità. Quando la richiesta si fonda sull’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice deve verificare l’irrevocabilità della sentenza che si assume avere introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione rispetto ai fatti oggetto della condanna, secondo il principio già affermato da Sez. 5 n. 7263 del 29/12/1998.

Accertata la pertinenza, i contenuti della decisione invocata e la sua incidenza sulla tenuta della sentenza di condanna devono essere valutati nel contraddittorio delle parti, come ribadito da Sez. 2 n. 11453 del 10/03/2015. Il giudizio di ammissibilità non può trasformarsi in un esame del merito.

Nel caso concreto la Corte territoriale ha posto a confronto i contenuti argomentativi della decisione di condanna e la valenza dell’elemento nuovo, senza la pienezza del contraddittorio. Ha inoltre omesso di considerare il profilo della validità temporale del documento, rilevante ai sensi dell’art. 39-septies del d.l. n. 273 del 2005, convertito nella legge n. 51 del 2006. La garanzia del contraddittorio è funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi difensive e rientra nella copertura costituzionale del diritto di difesa, come affermato da Sez. 2 n. 19648 del 03/02/2021.

L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., perché si proceda al giudizio di fase nei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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