Concorso formale per resistenza a più pubblici ufficiali (Cass. pen. Sez. 6 n. 18820 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso formale di reati, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio. In sede di determinazione della pena, il giudice, dopo aver stabilito la pena base per il reato più grave, deve applicare un aumento di pena per ciascun reato satellite, ivi compreso quello concorrente in forma formale con il reato principale, senza assorbirlo nella continuazione. Il pubblico ministero che impugna la sentenza di condanna resa all’esito del giudizio abbreviato per violazione di legge nella determinazione della pena deve proporre ricorso diretto per cassazione, essendo la decisione appellabile solo se modifica il titolo del reato.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 10 aprile 2025, all’esito del giudizio abbreviato, condannava l’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate, commessi in danno di due operatori di polizia in servizio presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio. Il giudice, riconosciuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, determinava la pena in mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo la violazione dell’art. 81, comma 1, cod. pen. per il mancato aumento di pena per il concorso formale derivante dalla condotta violenta posta in essere nei confronti di entrambi i pubblici ufficiali intervenuti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale premesso che il pubblico ministero, impugnando una sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, è tenuto a proporre ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione è appellabile solo nel caso in cui modifichi il titolo del reato, ha ritenuto il ricorso fondato.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 40981 del 2018, secondo cui la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza per opporsi a più pubblici ufficiali, integra un concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen..
Dalla lettura dell’imputazione e della sentenza impugnata, la Corte ha rilevato che la condotta violenta era stata posta in essere nei confronti di entrambi gli operatori di polizia, provocando loro le lesioni contestate al capo b). Tuttavia, il giudice di merito, nel determinare la pena, aveva aumentato la pena base solo per la continuazione con il reato di lesioni personali, omettendo di applicare un ulteriore aumento per il concorso formale derivante dalla doppia resistenza.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al GUP del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica, trattandosi di ricorso diretto ex art. 608 cod. proc. pen. avverso sentenza inappellabile ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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